oliveri tomaso

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Mia faglia è residente in un paese ma lavora a Siena a 260 km da casa e ha preso, con regolare contratto ,
un appartamentino vicino al posto di lavoro , il caf nel calcolo dell'IMU ha considerato la sua casa di residenza come seconda calcolandoci l'aliquota massima dicendole che il suo comune di Lavagna GE richiede oltre la residenza anche il domicilio per usufruire dei benefici , dice giusto il caf ?
 

Nemesis

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il suo comune di Lavagna GE richiede oltre la residenza anche il domicilio per usufruire dei benefici
La legge richiede che per l'abitazione principale occorre la residenza e l'iscrizione anagrafica corrispondente in quell'abitazione. Il domicilio a nulla rileva. E tua figlia se dimora abitualmente nel comune A ha la sua residenza nel comune A e pertanto non può mantenere l'iscrizione anagrafica nel comune B. Ha l'obbligo giuridico di dichiarare il trasferimento della sua residenza entro 20 giorni da ogni cambiamento.
 

fatti neri

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Mia faglia è residente in un paese ma lavora a Siena a 260 km da casa e ha preso, con regolare contratto ,
un appartamentino vicino al posto di lavoro , il caf nel calcolo dell'IMU ha considerato la sua casa di residenza come seconda calcolandoci l'aliquota massima dicendole che il suo comune di Lavagna GE richiede oltre la residenza anche il domicilio per usufruire dei benefici , dice giusto il caf ?

questa domanda vedo che trova come risposta l'interpretazione dei requisiti della residenza ma nessuno le ha risposto per il fine che le interessa: sua figlia lei dice che risulta già essere residente nella sua di casa, quindi non vedo perchè questo caf si arroga il diritto di togliere i benefici che la residenza per legge dà a sua figlia. i contratti di affitto non sono più soggetti a presentazione di dichiarazione di cessione presso le autorità, salvo extracomunitari, quindi anche in questo caso avendo registrato la locazione sta a posto. Diverso sarà se il Comune ove sua figlia risulta proprietaria oggi residente deciderà di verificare i requisti per la residenza e toglierla: allora sarà seconda casa, non prima.
Mi pare cheil caf fa gli interessi dell'erario senza titolo alcuno, ma chi ci rimette è sua figlia:shock:ccorrono almeno 6 mesi CONTINUATIVI dimostrati per perdere la residenza, quindi occhio ai consumi che non risultino zero.
cordiali saluti da fatti neri
 

Nemesis

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non vedo perchè questo caf si arroga il diritto di togliere i benefici che la residenza per legge dà a sua figlia.
La norma di legge applicabile (art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) prevede espressamente che:
"(omissis)
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
(omissis)".
Mancando uno dei due requisiti prescritti (la dimora abituale), l'immobile in cui ha l'iscrizione anagrafica non può essere considerata la sua abitazione principale. E, come già accennato, la figlia sta contravvenendo all'art. 2 della legge anagrafica (legge n. 1228/1954) ed è quindi passibile della sanzione prevista dall'art. 11 di quella legge.
 

adimecasa

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Qui il problema è da evidenziare la residenza e il domicilio, se non evidenziamo questo ognuno rimane con le proprie idee e non si risolve niente, per me il domicilio è dove si lavora abitualmente la residenza è dove si risiede e quindi dove c'è la sua prima casa
 

fatti neri

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@Nemesis

La norma di legge applicabile (art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) prevede espressamente che:
"(omissis)
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
(omissis)".
Mancando uno dei due requisiti prescritti (la dimora abituale), l'immobile in cui ha l'iscrizione anagrafica non può essere considerata la sua abitazione principale. E, come già accennato, la figlia sta contravvenendo all'art. 2 della legge anagrafica (legge n. 1228/1954) ed è quindi passibile della sanzione prevista dall'art. 11 di quella legge.

tutto ineccepibile meno una cosa: non è il caf che decide o attesta la perdita della residenza.
il nostro forumista semplicemente ha riportato un contratto di locazione REGISTRATO della figlia per motivi di lavoro, il che in automatico quando registrato la fa risultare domiciliata che è diverso dalla residenza.
Non esiste obbligo di cambio residenza per un lavoratore, salvo forze dell'ordine, caso mai è il domiciliato che chiede il cambio per usufruire dei servizi, anche per il medico curante per motivi di lavoro viene dato un medico di base TEMPORANEO per un tempo max di 1 UNO anno.
se paga come seconda casa è come pagare una multa senza averla presa: prima deve risultare residente altrove, NON domiciliata e non è un caf a stabilire la residenza ma SOLO l'ufficio DEMOGRAFICO del Comune che ha rilasciato la residenza, il che richiede per legge 6 SEI mesi di assenza consecutiva dall'abitazione dove si risulta residente.la figlia del forumista è residente, non è che deve prendere la residenza nella sua casa, quindi
se al caf fanno gli interessi dell'erario è sufficiente andare altrove per la compilazione del modello f24.
sarà compito degli uffici, se dialogano, fare il doveroso compito di accertamento dei requisiti per la residenza, ma non vedo perchè un CAF si arroghi dei poteri che non ha e vuole far pagare l'IMU ad una persona residente con timori di cui non dovrebbe proprio interssarsi: che si limiti a svolgere il SUO di compito, che è quello di COMPILARE in base ai dati ATTUALI, cioè residente nella propria abitazione con IMU prima casa, domiciliata altrove per motivi di lavoro.il caf stabilisce per caso se passa più tempo altrove che in casa? stabilisce se il contribuente sta usufruendo di una residenza fittizia? NO! eh, per favore, un conto sono le norme, altro chi le deve mettere in pratica e verificare.siamo logici no?che vada altrove il forumista per la compilazione e basta.
cordiali saluti da fatti neri
 

Nemesis

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Il domicilio (art. 43, comma 1 c.c.) è cosa diversa dalla residenza (art. 43, comma 2 c.c.). Solamente la residenza ha a che fare con la dimora abituale di una persona (cioè, il luogo dove "vive effettivamente"). Il domicilio a nulla rileva. Ed è evidente che se una persona lavora a 260 km di distanza dal luogo dove risulta anagraficamente iscritta, non ha la residenza in quel luogo. Ergo il CAF ha calcolato correttamente l'imposta dovuta, in base ai dati che evidentemente l'interessato stesso ha fornito. Risparmiando all'interessato le sanzioni per l'insufficiente versamento dell'imposta.
Che "non esista obbligo di cambio residenza per un lavoratore" è solo una errata convinzione. A parte la confusione tra "residenza" (dato di fatto) e "iscrizione anagrafica", che è la necessaria conseguenza a tale situazione di fatto.
E a parte l'errata convinzione che occorra "per legge 6 SEI mesi di assenza consecutiva dall'abitazione dove si risulta residente" per la conclusione del procedimento di irreperibilità anagrafica. Tale procedimento, infatti, deve protrarsi per almeno 12 mesi, con ripetuti accertamenti opportunamente intervallati.
E in ogni caso, qui non vi è nessuna "irreperibilità", dato che l'effettiva dimora abituale è nota. L'ufficiale d'anagrafe del comune di attuale iscrizione, ex art. 16 del D.P.R. n. 223/1989, deve soltanto darne notizia al collega del comune di "attuale" residenza, per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.
 

Nemesis

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Non esiste obbligo di cambio residenza per un lavoratore, salvo forze dell'ordine
E' proprio il contrario!
Art. 8 D.P.R. n. 223/1989:
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica
1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
 

adimecasa

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Professionista
ma se a una sola casa dove risiede, e paga il canone dove a il domicilio, e sempre una prima casa, e non seconda come interpretato dal CAF (Compagni Autorizzati a Fregare)
 

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