aracne66

Membro Attivo
Ciao a tutti.In ambito condominiale si verifica che il prestatore d'opera, a seconda del servizio reso, rilasci fattura con IVA , a volte al 21 ed altre al 10% ( parliamo di complesso a prevalente destinazione abitativa).
Sul presupposto che la percentuale, nell'uno o nell'altro caso, sia esatta vi chiedo quali possono essere le conseguenze per il fornitore ma soprattutto per il condominio, in caso di verifica fiscale, nel caso in cui non venga richiesta ( e quindi rilasciata) la certificazione a firma dell'amminstratore per l'IVA agevolata.
Parliamo, in sostanza, di aliquota giusta ( p.e. per la sostituzione di alcune mattonelle) ma non supportata da documentazione.
Buona giornata.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Ciao a tutti.In ambito condominiale si verifica che il prestatore d'opera, a seconda del servizio reso, rilasci fattura con IVA , a volte al 21 ed altre al 10% ( parliamo di complesso a prevalente destinazione abitativa).
Sul presupposto che la percentuale, nell'uno o nell'altro caso, sia esatta vi chiedo quali possono essere le conseguenze per il fornitore ma soprattutto per il condominio, in caso di verifica fiscale, nel caso in cui non venga richiesta ( e quindi rilasciata) la certificazione a firma dell'amminstratore per l'IVA agevolata.
Parliamo, in sostanza, di aliquota giusta ( p.e. per la sostituzione di alcune mattonelle) ma non supportata da documentazione.
Buona giornata.
In verità la legge non subordina l'applicazione dell'IVA agevolata sugli interventi di manutenzione ad
alcuna formalità e non si rende necessario od obbligatorio alcun adempimento.
Tuttavia, è buona norma che il committente attesti alla ditta/prestatore d'opera l'esistenza del requisito oggettivo (immobile a prevalente destinazione abitativa)
La certificazione a firma dell'amministratore, quindi, non è altro che la "pezza giustificativa" per il fornitore dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria al 21%; ovvero essa costituisce dichiarazione di responsabilità per il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa dichiarati dal richiedente/committente, con cui questi quindi si impegna a risponderne di qualunque onere che dovesse derivare alla ditta/prestatore d'opera a seguito di verifica dell'amministrazione finanziaria qualora appunto riscontrasse la insussistenza del diritto a godere del beneficio. Quindi, il problema si pone al contrario, ovvero solo se, dal controllo finanziario emergesse l'errata applicazione dell'IVA agevolata, per cui il condominio/committente sarebbe chiamato dallo stesso fornitore a rimborsare la maggiore imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi
 

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