Mike65

Membro Ordinario
Salve,
la linea di confine con il mio vicino è costituito da un salto di terrazzamento di circa 50 cm di altezza.
Il muretto di contenimento ha parzialmento ceduto per effetto della spinta del terreno e mi ritrovo con la recinzione che necessiterebbe un ripristino.
Dato che non vorrei entrare nel merito su chi ricade la competenza per il ripristino avrei pensato la seguente.
Spostare la dividente di circa 10-15 metri su terreno pianeggiante e creare una nuova particella dal fondo del confinante.
Se con il confinante si trovasse un accordo economico per la cessione della particella da esegursi con atto notarile, il frazionamento sarebbe in tale caso acconsentito?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Chi possiede il terreno superiore, deve mantenere il muro di contenimento fino al suo livello;

cc Art. 887.
Fondi a dislivello negli abitati.
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
oppure leggi questo;
 
J

JERRY48

Ospite
Vuoi acquistare un pezzo di terreno del tuo confinante (questa è la tua intenzione)?
Il confinante vuol vendere un pezzo del suo?
Se sì, andate dal notaio e sbrigate le pratiche. Il confine sarà sul pianeggiante.
 

Mike65

Membro Ordinario
Intanto grazie per le risposte e vedo di chiarirmi meglio.
La mia primaria intenzione è quella di acquisire una piccola parzione del terreno del vicino per mia utilità nell'avere una corte di estensione superiore.
Quindi l'intento era un pò quello di prendere due piccioni con una fava in quanto acquisendo una nuova porzione e spostando il limite con il vicino nella parte pianeggiante avrei evitato di dovere aprire la questione del ripristino della vecchia linea di confine.
Se il vicino fraziona la sua particella in zona agricola per venderne una parte al suo confinante potrebbe essere contestato da qualcuno tale frazionamento ( Comune ..etc?)

Saluti

Michele
 
J

JERRY48

Ospite
Fossi in te, mi avvicinerei al Comune a chiedere informazioni.
Prima domanda da fare: quale deve essere la superficie minima di un lotto agricolo?
Poi: potrebbe essere una lottizzazione abusiva?
Considera: 15 mt. x mettiamo 30 mt. = 450 mq. Ci uscirebbe una piccola casettina.
Quindi il piccione agricolo ci perderebbe.
E tu piccione urbano, non ti pare che ci guadagneresti?:innocente:
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
E' evidente che il frazionamento lo deve fare, sia come tracciato, che come elaborato da presentare all'approvazione dell'Agenzia del Territorio, un tecnico iscritto all'Albo o Ordine professionale. Meglio sarebbe se fosse un geometra topografo, il quale può garantire la bontà della prestazione professionale. Il tipo di frazionamento può essere redatto sempre e per qualsiasi motivo. Non occorre il permesso di chicchessia. L'unica incombenza, prevista dalla L. 47/85, il primo condono edilizio, è che una copia del frazionamento deve essere depositato nel comune dove è ubicato l'immobile in oggetto. Ripeto, deve essere depositato, non deve essere approvato dal comune. Se come alcuni comuni si arrogano il diritto di porre il veto, è sufficiente che il tecnico incaricato invii la dovuta copia via P.E.C.. Così facendo ha assolto al suo compito. Stessa cosa deve fare con l'Agenzia del Territorio. Il frazionamento con lo stralcio di una particella di qualsiasi dimensione può essere fatto per separa un tipo di coltura da un altra, per poter raggiungere la minima superficie richiesta per poter edificare secondo gli strumenti urbanistici, per una rettifica di confini, per rispettare le distanze minime dai fabbricati esistenti, eretti in difetto delle norme vigenti, ecc. ecc..
Si parla di lottizzazione abusiva, quando il frazionamento genera un certo numero di lotti, con l'evidente volontà di favorire la loro edificazione in assenza di concessione edilizia. Il discorso è lungo, lo conosco bene perché opero nel campo da oltre quarant'anni. Dice bene Condobip, il rifacimento o la manutenzione del muro di sostegno è compito esclusivo del proprietario superiore fino alla quota del terreno e anche di quello superiore se si parla di un terreno agricolo.
 

Mike65

Membro Ordinario
Vi ringrazio per gli ottimi contributi forniti, che mi hanno aiutato a capire meglio.
Per chiudere il cerchio provvederò a sentire un professionista locale che ha lavorato nel territorio del comune.

Michele
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Se il terreno non è in zona edificabile occorre osservare quanto sancito dagli artt.846 e 847 del c.c., se in zona edificabile cosa prevede il regolamento edilizio circa la superficie minima per lotti esd a seconda di che zona omogenea si tratta.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il terreno non è in zona edificabile occorre osservare quanto sancito dagli artt.846 e 847 del c.c., se in zona edificabile cosa prevede il regolamento edilizio circa la superficie minima per lotti esd a seconda di che zona omogenea si tratta.
Gli art. 846 e 847 cc sono stati abrogati;

Art. 846. (1)
[Minima unità colturale.
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S'intende per minima unità colturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 847. (1)
[Determinazione della minima unità colturale.
L'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.]
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.​
 

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