Riccardo1956

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per i locali commerciali che hanno contatti col pubblico, il contratto di locazione prevede che in caso di disdetta da parte del locatore, siano liquidate al conduttore 18 mensilità per avviamento. E' possibile sottoscrivere un atto di transazione tra gli attori del contratto per cui il conduttore rinuncia a tale liquidazione finale?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Non credo si possa derogare alla norma sull'indennità di avviamento in quanto ogni patto contrario a una legge che non preveda possibilità di deroga è nullo.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti ed è per questo che il proprietario deve cercare col lanternino di Diogene uno che rinunci a 18 mensilità!! :shock: ma dove lo troverà uno che accetti una cosa del genere ???
 

Riccardo1956

Membro Attivo
Proprietario Casa
il conduttore che rinunci alle 18 mensilità potrebbe comunque esserci (il lanternino ha funzionato). La mia domanda è se un atto di transazione fatto successivamente alla stipula del contratto, per cui non va in deroga agli art. del contratto stesso, ha la sua validità e se appunto il conduttore dovesse rimangiarsi quanto sottoscritto in questa scrittura privata, troverà il giudice a condannarlo.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
il conduttore che rinunci alle 18 mensilità potrebbe comunque esserci (il lanternino ha funzionato). La mia domanda è se un atto di transazione fatto successivamente alla stipula del contratto, per cui non va in deroga agli art. del contratto stesso, ha la sua validità e se appunto il conduttore dovesse rimangiarsi quanto sottoscritto in questa scrittura privata, troverà il giudice a condannarlo.
Bisognerebbe essere nella mente del Giudice per rispondere, il che è impossibile, ovvero nessuno può prevedere il futuro, in nessun caso, sia a tuo favore o a favore del conduttore, lo saprà il Giudice dopo aver sentito le parti e valutato gli atti e le norme, non prima.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
un atto di transazione fatto successivamente alla stipula del contratto, per cui non va in deroga agli art. del contratto stesso, ha la sua validità
No.
Ciò non impedisce che, al momento della cessazione del rapporto (e non prima), le parti possano addivenire a una transazione in ordine ai rispettivi diritti, e, con particolare riferimento al caso di specie, che il conduttore possa rinunciare a un suo diritto già sorto, quale il diritto all’indennità di avviamento.
L'art. 79 della legge n. 392/1978 è volto a evitare la preventiva elusione dei diritti del locatario ma non esclude la possibilità di disporne, una volta che essi siano sorti. E il diritto all'indennità sorge solo al momento della cessazione del rapporto di locazione.
 

Riccardo1956

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusa Nemesis, se ho ben capito l' atto di transazione di cui parlo non ha la sua validità se reca la data prima della cessazione del contratto. ovvero una volta che il locatore disdice il contratto e questo arriva al termine, solo in quel momento si può sottoscrivere l'atto di transazione valido per la rinuncia all'indennità di avviamento. correggimi se ho capito male, grazie
 

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