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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA
Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE
I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso
in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi
d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente
comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008.
Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente
comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010.
Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica
che proseguono nell’anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione
entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o
tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
(professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro
novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.



E' obbligatorio presentare il modello in oggetto?

Grazie
 

giudittan

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Vero, è implicito. Siccome il commercialista non ne sapeva niente, mi è venuto il dubbio. Procedo quindi autonomamente compilando il modulo online.
 

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