basty

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Grazie.

Se lo stato di famiglia è l'elenco delle persone che compongono la famiglia anagrafica, la risposta che mi è stata data è negativa, ma adesso me lo spiego:
Mia domanda: Se tizio non si cancella dal mio indirizzo, il nuovo inquilino vedrebeb fuso il suo stato di famiglia con il preceente inquilino?
Risposta: NO (ma adesso mi è chiaro, ---> per mancanza di vincoli affettivi)

Se non ricordo male, io ho associato in precedenza questa risposta alla questione della suscettibilità a succedere nel contratto della convivente. Probabilmente ho quindi sbagliato.

Qui effettivamente la polizia locale cui mi ero rivolto per conoscere quali fossero i miei obblighi in merito alla cessione fabbricato, (la convivente è subentrata successivamente, ed ha espresso l'esigenza di ottenere la residenza), aveva risposto che il mio inquilino era quello tenuto a presentare la cessione di fabbricato, avendone il possesso in base al contratto registrato, ed essendo la registrazione sostitutiva solo per le persone facenti parte dello stato di famiglia del conduttore: la convivente ne era esclusa. Aggiungendo però anche che in caso di separazione la convivente avrebbe potuto continuare a rimanere nell'alloggio, ecc. ecc.

Capisco che si apre un quadro ancora diverso, con diversi risvolti: riassumendo, in che modo si legano questi comportamenti apparentemente non sempre chiaramente coerenti?
 

basty

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Mi spiego però meno l'altra risposta, circa la concessione della residenza alla convivente: non è automatica. Ma a seguito di atto di notorietà da parte di chi ha il possesso legittimo dell'immobile. Cosa che non avviene per il coniuge e per i figli.
E viene anche richiesta al proprietario una sorta di dichiarazione, in cui ho evitato di scrivere "l'assenso" ma solo di essere a conoscenza della presenza e della domanda di residenza. MI sembrava di aver capito e letto da qualche parte qui o su immobilio, che nel caso cessasse il rapporto di convivenza, il soggetto non titolare del contratto sarebbe rimasto nell'alloggio senza titolo valido, e potrebbe essere chiesta la cessazione del rapporto locatizio in base alla clausola risolutiva espressa.

Secondo te invece cosa succederebbe in questa eventualità?
 

Nemesis

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la concessione della residenza alla convivente: non è automatica
L'iscrizione in anagrafe è conseguenza (obbligatoria) del fatto di dimorare abitualmente (avere la residenza) in un dato luogo. Tuttavia, l'art. 5, comma 1 del D.L. n. 47/2014, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."

Norma scritta "coi piedi", poiché la residenza è una mera situazione di fatto, e pertanto non si "chiede". Esiste l'obbligo giuridico di dichiarare tale situazione di fatto all'Ufficiale di anagrafe, per ottenere l'iscrizione anagrafica.
 

basty

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L'iscrizione in anagrafe è conseguenza (obbligatoria) del fatto di dimorare abitualmente (avere la residenza) in un dato luogo. Tuttavia, l'art. 5, comma 1 del D.L. n. 47/2014, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."

Norma scritta "coi piedi", poiché la residenza è una mera situazione di fatto, e pertanto non si "chiede". Esiste l'obbligo giuridico di dichiarare tale situazione di fatto all'Ufficiale di anagrafe, per ottenere l'iscrizione anagrafica.
Sarà scritta coi piedi: ma occorre appunto dimostrare che si dimora abitualmente in un dato posto. Ed alcune regioni pongono anche un arco di tempo minimo, ad es la Val d'Aosta. Di fatto si traduce volgarmente in una "domanda" che può essere rifiutata se non si dimostra di avere certi requisiti.

Ma la mia domanda non verteva specificatamente il tema della residenza, ma il diritto del convivente, cessata la convivenza, a proseguire in proprio la locazione intestata solo al partner, senza il beneplacito del locatore
 

Nemesis

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occorre appunto dimostrare che si dimora abitualmente in un dato posto.
Beh, certamente è così. Ma oltre ad avere l'effettiva dimora abituale in una data abitazione, bisogna "averne titolo" per poter ottenere l'iscrizione anagrafica.
alcune regioni pongono anche un arco di tempo minimo, ad es la Val d'Aosta
No.
Stai confondendo il diritto a ottenere l'iscrizione anagrafica (che non è subordinato a un tempo minimo di permanenza nell'abitazione in cui si stabilisce la residenza), con l'esercizio del diritto di voto per le elezioni in quella regione.
Ai sensi del D. Lgs. n. 320/1994 (art. 5 e segg.), come modificato dal D. Lgs. n. 141/2007, nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d’Aosta.
Sono infatti elettori del Consiglio regionale della Valle d’Aosta i cittadini che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d’Aosta ininterrottamente da un anno. I cittadini che trasferiscono la residenza nella regione Valle d’Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (un anno). Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta. I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della regione Val d’Aosta il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.
il diritto del convivente, cessata la convivenza, a proseguire in proprio la locazione intestata solo al partner, senza il beneplacito del locatore
Esiste tale diritto, a condizione che i conviventi more uxorio abbiano avuto figli. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 404/1988, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole (naturale)".
Nota: ho messo "naturale" tra parentesi, perché se quella sentenza fosse emessa oggi, quella parola non sarebbe stata usata.
 
Ultima modifica:

basty

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No. Anche il convivente more uxorio è tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore.
Ammetto che hai usato il condizionale potenziale, ma vedo che adesso confermi i miei dubbi con la ulteriore specificazione:
a favore del già convivente quando vi sia prole naturale"

Mi scuso se mi sono intromesso ed ho allargato il tema della discussione, ma adesso, almeno io ho una rappresentazione più chara dei termini del problema.
Grazie Nemesis
 

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