undertherain

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Come da oggetto.
Ciao a tutti, ho qualche dubbio sul fatto di poter o meno usufruire del bonus detrazione mobili 2015.
Qualche domanda:
  1. L'abitazione su cui andremmo a fare la detrazione mobili è intestata ad entrambi i genitori della mia ragazza, come seconda casa. E' possibile fare detrazione mobili anche se è una seconda casa?
  2. Tale abitazione ha subito molti lavori di ristrutturazione (muri, tetto, lavori per classe energetica, etc. etc. etc.), iniziati nel 2009 e terminati a fine Marzo 2012. Il periodo permette la detrazione mobili 2015?
  3. Se la risposta al punto precedente è no, potremmo fare una piccola ristrutturazione quest'anno per poi detrarre i mobili, ma se spendessi una cifra di... che so... 2.000€ di ristrutturazione, poi possiamo comunque detrarre il 50% di 10.000€ di mobili o dato che la cifra spesa per questa ristrutturazione è inferiore ai 5.000€ non è possibile?
  4. Se mai dovessero mancare, facciamoci le corna, uno più intestatari delle varie ristrutturazioni, per i restanti anni di detrazione potremmo usufruirne io e/o la mia ragazza?
Mi scuso per le varie domande, ma vorrei avere un'idea precisa di tutto quanto.
Grazie a tutti!
Ciao... ;)
 

Nemesis

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E' possibile fare detrazione mobili anche se è una seconda casa?
Sì, è richiesto che l'immobile sia a uso abitativo.
Il periodo permette la detrazione mobili 2015?
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione).
Le spese per questi interventi di recupero edilizio devono essere sostenute a partire
dal 26 giugno 2012.
possiamo comunque detrarre il 50% di 10.000€ di mobili o dato che la cifra spesa per questa ristrutturazione è inferiore ai 5.000€ non è possibile?
La detrazione spetta indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
per i restanti anni di detrazione potremmo usufruirne io e/o la mia ragazza?
Le quote residue di detrazione non godute in vita dal de cuius si trasmettono per intero a un solo erede oppure a più eredi che però conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile (in buona sostanza a coloro i quali ne possano disporre a proprio piacimento quando e come lo desiderino, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l’immobile a propria abitazione).
Se l’immobile fosse concesso in locazione, la detrazione non spetterebbe a nessuno, in quanto l’erede o gli eredi non ne potrebbero disporre a proprio piacimento. Nel caso invece fossero presenti più eredi e l’immobile fosse a disposizione, cioè vuoto, il beneficio sarebbe trasferito in parti uguali agli eredi. La terza casistica è una delle più frequenti: presenza di più eredi, con anche il coniuge superstite. Nella fattispecie sarebbe il coniuge superstite, in quanto riservatario del diritto d’abitazione nell'ex casa coniugale, l’unico ad aver diritto alla detrazione. Qualora il coniuge superstite rinunciasse all'eredità, pur mantenendo il diritto d’abitazione, non solo non potrebbe fruire delle quote residue di detrazione, ma qualora fossero presenti altri eredi (ad esempio i figli), neppure questi potrebbero beneficiare delle quote residue dal momento che non sarebbero nelle condizioni di godere della detenzione materiale dell’immobile.
 
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undertherain

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Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione).
Le spese per questi interventi di recupero edilizio devono essere sostenute a partire
dal 26 giugno 2012.
Ti ringrazio, sei stato chiarissimo.
Per cui... l'unica cosa è che dobbiamo fare una nuova ristrutturazione quest'anno, poco prima di acquistare i mobili, anche di piccola entità, visto che la precedente fatta è iniziata nel 2009 e terminata a fine Marzo 2012, è corretto?
 

Nemesis

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l'unica cosa è che dobbiamo fare una nuova ristrutturazione quest'anno, poco prima di acquistare i mobili, anche di piccola entità, visto che la precedente fatta è iniziata nel 2009 e terminata a fine Marzo 2012, è corretto?
Sì. La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2015. La legge che ha prorogato l’agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e l’acquisto dei beni.
 

undertherain

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Sì. La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2015. La legge che ha prorogato l’agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e l’acquisto dei beni.
Ah... per cui potremmo acquistare la mobilia con fattura datata... che so... 01/06/2015 ed avere fattura lavori ristrutturazione datata 01/10/2015?
Io feci una cosa simile per mio appartamento, e non feci nessuna SCIA od altro, ma feci mettere come descrizione della fattura: "Manutenzione straordinaria per lavori di ristrutturazione edilizia. Muri interni: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna. Rif. Art. 16-bis DPR 917/1986".
La cosa andrebbe ancora bene?
Lo so, senza avere SCIA... sono un po' al limite.
Leggevo però che se la data fattura dei lavori di ristrutturazione è posteriore alla data fattura della mobilia, non avendo SCIA od altro, va fatta un'autodichiarazione ove si dice quando gli stessi sono iniziati.
Sbaglio?
Scusa tutte le domande ma... mi stai davvero dando una grande mano... ;)
 

Nemesis

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per cui potremmo acquistare la mobilia con fattura datata... che so... 01/06/2015 ed avere fattura lavori ristrutturazione datata 01/10/2015?
È necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile preceda quella in cui si acquistano i beni per il suo arredo.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’ASL (nei casi in cui questa è obbligatoria).
Per gli interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una DSAN (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
Io feci una cosa simile per mio appartamento, e non feci nessuna SCIA od altro
Per poter godere della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia occorrono le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, occorre solamente una DSAN in cui dichiarare la data di inizio dei lavori e che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
 

undertherain

Membro Attivo
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Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, occorre solamente una DSAN in cui dichiarare la data di inizio dei lavori e che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Non feci alcuna DSAN, diedi al CAAF solamente la fattura dei lavori di ristrutturazione e stop (utilizzando la stessa per detrarre anche la mobilia).
Le detrazioni le ho iniziate l'anno scorso, e tra pochi giorni avrò seconda parte delle 10.
Mi chiedo... incorro in qualche sanzione od altro?
Se l'anno scorso già mi diedero prima parte di detrazioni non era già tutto ok?
 

Nemesis

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ma probabilmente potresti avere ragione?
Se non l'avessi, il CAF avrebbe indebitamente apposto il visto di conformità sulla tua dichiarazione dei redditi.
Nella documentazione da sottoporre a controllo, il CAF era tenuto ad acquisire (oltre ad altri documenti):
- le abilitazioni amministrative dalle quali si evinceva la tipologia dei lavori e la
data di inizio dei lavori
o, in assenza di quanto sopra,
- dichiarazione sostitutiva (dell'atto di notorietà) che attestava la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute.
 
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