Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non basta citarlo nel contratto?
No. La legge (art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005) oltre a prevedere l'obbligo di inserire nel contratto una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, prescrive in tutti i casi che il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se la risoluzione è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stessa non costa nulla, in caso contrario sono dovuti interessi su 67 euro (costo della risoluzione in assenza di c.s.).
No. Se la comunicazione di recesso di un contratto con cedolare secca viene presentata in ritardo, non sono dovuti interessi (dato che non è dovuta l'imposta di registro) ma è dovuta una sanzione in misura fissa.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
No. Basta presentare il Mod. RLI entro 30 giorni dalla data della risoluzione anticipata. L'imposta di registro non è dovuta, dato che avevi optato per il regime della cedolare secca.
Escludi che il potenziale conduttore o acquirente possa essere di sesso maschile? :)

All'avvio delle trattative: renderle (o rendergli) disponibile l'attestato di prestazione energetica.
Al termine delle trattative: fare sapere a costei (o a costui) che la sua offerta non interessa.
Chi ha stabilito e come e quando inizia l'avvio della trattativa...
normalmente i candidati alla locazione alla prima telefonata chiedono l'ammontare del canone, l'acconto spese e il deposito cauzionale...poi... quando vedere l'alloggio...a volte capita che più di uno si candidano all'accettazione...Dopo di che il locatore chiede garanzie di vario tipo...e solo dopo potrà scegliere fra i più meritevoli...a questo punto ci si incontra per la stipula del contratto
e solo in tale occasione credo che si debba esporre e consegnare la copia dell'attestato o certificato che dir si voglia...se è così la schizofrenia del legislatore torna a splendere in maniera non
discutibile tanto è splendente. Vi è proprio un accanimento alla
parcellizzazione di qualsivoglia impostazione regolamentizia...
Siccome credo che la maggior parte delle leggi viene prima, durante e dopo impostata dagli alti papaveri dei ministeri sembra che essi facciano a gara a restringere lo spazio operativo "libertario" dei cittadini...che sono sempre concepiti come
evasori e pronti ad inosservare le leggi. E qui chiudo...qpq.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche qui farei una precisazione: normalmente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto: ma la data di risoluzione è intesa in genere come data di rilascio effettivo, o da quando cessano gli introiti del canone.
Non è cioè da indicare la data di invio della disdetta, ma la data di rilascio indicata dalla disdetta.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Anche qui farei una precisazione: normalmente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto: ma la data di risoluzione è intesa in genere come data di rilascio effettivo, o da quando cessano gli introiti del canone.
Non è cioè da indicare la data di invio della disdetta, ma la data di rilascio indicata dalla disdetta.
Mi sembra scontato che nel mio caso il contratto si chiude al
30 giugno 2015 e nel modulo indicato da Nemesis apparirà solo quella data e non quella del 27-28 aprile riportata dallo scambio
degli Email. quiproquo.
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Su internet ho trovato questo:

Tutto cambia in caso di ritardo nella risoluzione di un contratto con cedolare secca: la sanzione prevista in misura fissa sarà di 25,80 euro se effettuata entro i 30 giorni o di 32,25 euro entro l'anno o 258,00 euro oltre l'anno. In questo caso si dovrà utilizzare obbligatoriamente il modello F24 IMU indicando nella Sezione Erario il codice tributo 8911.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto