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Ollj

Ospite
Salve a tutti, vorrei domandare,
Un caso come questo di @tiffany, quanti anni potrebbe durare? Fino a poterlo considerare chiuso!!
A quanto potrebbero ammontare i costi?

costi dipendono da quanto tempo passerà prima della conclusione
Tempi, dipende dal luogo in cui sarà incardinata la controversia, dall'arretrato giudiziario, dalla complessità delle perizie (se il patrimonio verrà accertato agevolmente o meno), dal liello di litigiosità (se le parti addiverranno o meno a conclusioni condivise); anche solo 4 anni per il I° grado.....
 
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Ollj

Ospite
se permetti che la spesa sia stata sostenuta da Tifany, e solo da lei, è la medesima che lo deve dimostrare
Certo tale è il presupposto e come tale mai negato da tifany (fatture dei lavori intestate a sè medesime e pagate con somme uscite dalle proprie disponibilità): l'eventuale fallace obiezione degli estromessi cadrà

sembra, da quanto scritto da Tifany, che, all'epoca di tali lavori, ma anche tuttora, quest'ultima non abbia chiesto ai due fratelli di partecipare pro quota alle spese.
Irrilevante, importante è che siano rispettate le condizioni art.1110 Cc

Come fai a scrivere che la madre era debitrice se la figlia non le ha mai chiesto ufficialmente di contribuire alle spese pro quota?
Creditore è colui che può dimostrare il proprio credito, cosa che sarà fattanei confronti dei successori del de cuius (per l'appunto definendo il lato passivo del patrimonio); l'obbligo (nel caso di lavori svolti a vantaggio del bene dei comunisti = bene che si è di certo apprezzato e che al momento della divisione arrecherà un maggior vantaggio a tutti i comunisti = non si vede quinid perchè tifany debba sopportarne le spese e gli altri solo i vantaggi economici) sorge a prescindere dalla volontà dell'obbligato, sorge infatti ope legis ex art.1110 Cc

Poi la suddivisione pro quota all'epoca dei lavori avrebbe dovuto essere: 6/9 alla madre + 1/9 alla figlia + 1/9 al figlio A + 1/9 al figlio B. Mettendo tutto nel calderone patrimoniale come vuo fare tu la spesa diventa...
Mai detto questo, anzi il contrario:
- ai due fratelli va chiesto il rimborso in qualità di comunisti (diversa azione) causa utilitas conseguita e sulla base della loro quota al tempo in cui la madre era in vita;
- sull'eredità invece graverà il peso in base alla quota della madre.

Tu fai del terrorismo quando sostieni che i richiedenti la riduzione della eredità quando presentano la domanda sono obbligati ad indicare esattamente l'ammontare del patrimonio
Non io ma la Cassazione: ne rilegga attentamente le puntualizzazioni.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Irrilevante, importante è che siano rispettate le condizioni art.1110 Cc
Creditore è colui che può dimostrare il proprio credito
ok; ma il credito è riscuotibile in eterno (come sembra che tu sostenga) oppure segue la norma della prescrizione dopo 10 anni? Come fai ad essere sicuro che tale termine non sia scaduto?

l'eventuale fallace obiezione degli estromessi cadrà
Non ho capito dove sta la fallacità della obiezione; secondo te una persona che possiede i 6/9 di proprietà di un bene la escludi a priori che possa finanziare lavori dove abita? L' obiezione, in questo caso, è più che legittima tanto più che i due figli non vivevano nella casa assieme alla madre, quindi non erano obbligati a sapere che i lavori erano finanziati interamente dalla sorella.

l'obbligo (nel caso di lavori svolti a vantaggio del bene dei comunisti = bene che si è di certo apprezzato e che al momento della divisione arrecherà un maggior vantaggio a tutti i comunisti = non si vede quinid perchè tifany debba sopportarne le spese e gli altri solo i vantaggi economici)
Art. 1110 (Rimborso di spese)
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Qui si parla di conservazione della cosa comune non di apprezzamento. Poi è tutto da dimostrare che i lavori eseguiti portino un maggior vantaggio agli altri comunisti non residenti o partecipanti alle spese. SIcuramente il vantaggio l'ha avuto Tifany in quanto residente che ha impedito agli altri fratelli di fare altrettanto. Mi sembra che tu dai tutto per scontato

Non io ma la Cassazione: ne rilegga attentamente le puntualizzazioni.
I fratelli di Tifany hanno il diritto di sostenere che il patrimonio della loro madre al momento della sua morte era solo l'appartamento? che a loro così risulta dopo aver esperito tutte le ricerche bancarie ed ipotecarie? e se nel corso del dibattimento venisse fuori che l'ammontare del patrimonio era diverso da quello da loro sostenuto il Giudice cosa farà? Non entrerà nemmeno nel merito del giudizio richiesto rigettando l'istanza perché hanno fatto ricerche incomplete (ma non per colpa loro) o hanno fatto male i conti? oppure emetterà una sentenza che metta tutto in ordine secondo il c.c. alla lue dell'ammontare del patrimonio emerso durante il dibattito?
 

luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
:) con tre parole in perfetto "latino antico" hai descritto tutta la discussione di questo groviglio di paroloni e conoscenze scontate, ma sai anche che pochi sanno il latino e per evitare che vadano da qualche prete potremmo anche mettere la traduzione in italiano, "i simili si curino coi simili".
Per chi conoscesse il latino, beh un ripasso fa sempre bene.
(@Luigi Criscuolo , :stretta_di_mano:)
 

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