casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Un saluto a tutti i partecipanti, premetto che tempo addietro avevo già aperto una discussione riguardante la materia ma i pareri erano molto discordi.
Riassumo brevemente i fatti:
nel 2014 a causa del maltempo il tetto di una palazzina di due piani, di cui sono l'unico proprietario, riportò danni al manto di copertura e all'impermeabilizzazione. Il tecnico da me incaricato richiedeva in comune il titolo abilitativo per manutenzione ordinaria visto che non vi era nessuna modifica da fare sia nelle pendenze delle falde che nei materiali.

Da informazioni acquisite risultava che per la manutenzione ordinaria delle parti comuni, ed il tetto lo è senz'altro, il soggetto che ha titolo per la richiesta della detrazione è il condominio. Era necessaria, quindi, l'istituzione del condominio con codice fiscale, una delibera condominiale per i lavori da eseguire, il titolo abilitativo ed il pagamento delle fatture tramite bonifico parlante.

A me sembrava assurdo che l'unico proprietario di tutto l'immobile dovesse istituire il condominio, farsi assegnare il codice fiscale e magari nominare un amministratore, anche perchè in caso di assemblea condominiale che faccio, me la faccio da solo? Rimanendo nel dubbio ho comunque pagato le fatture tramite bonifico parlante, ripromettendomi di approfondire la questione magari tramite un interpello all'Agenzia delle Entrate.

Riprendendo le ricerche sul mio caso, ho trovato la circolare del 11/05/1998 n. 121 che allego dove si specifica che per "parte comune" deve intendersi come parte comune a più unità immobiliari e non a più comunisti possessori. Questo è quanto riportato a pag. 4 al punto 2.6 del pdf allegato e quindi l'unico proprietario dell'intero immobile ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi sulle parti comuni dell'immobile.
L'agenzia delle entrate ha ribadito che il concetto di "parti comuni" non richiede l'esistenza di una pluralità di proprietari ma presuppone la presenza di due o più unità immobiliari autonome con propria rendita.
Risoluzione N. 167/E, Ristrutturazioni edilizie, il concetto di parti comuni presuppone l'esistenza di almeno due unità abitative - WikiJus

A questo punto mi chiedo:
Sono l'unico proprietario? Si
Gli appartamenti sono due? Si
Il tetto è una parte comune delle due unità immobiliari? Si
Quindi dovrei avere diritto alla detrazione del 50% ma non ho idea di come compilare il quadro RP sez. III A e sez. III B ed inoltre i lavori sono stati eseguiti a cavallo del 2014/2015 quindi ho due fatture con data 2014 e due fatture con data 2015.

Facendo affidamento sugli esperti del forum e sperando di essere stato chiaro nell'esposizione chiedo:
Posso effettivamente portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta?
In caso affermativo come compilare i quadri nel modello RP?
Porto in detrazione le due fatture pagate nel 2014 e l'anno prossimo le altre due pagate nel 2015?

Sono sicuro che molti proprietari si trovano nelle mie stesse condizioni e sarebbe utile, quindi, venirne a capo.
Saluti.
 

Allegati

  • CIRC_121_1998.pdf
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Elisabetta48

Membro Senior
La circolare che alleghi parla chiaro. Io ragionerei così se fosse casa mia: l'anno scorso abbiamo fatto dei lavori su parti comuni (tre piani, tre proprietari ma uno con millesimi in più per via di una taverna). La spesa è stata suddivisa in base ai millesimi.
Perché non fare lo stesso? Ora tu hai due appartamenti immagino uguali come millesimi (ma anche fossero diversi, si farebbe in proporzione): suddividi la spesa tra i due appartamenti. In denuncia dei redditi imputi metà (o una parte) della spesa a un appartamento, l'altra metà all'altro appartamento. Due righi nella zona RP41 con numero 1 a un appartamento e numero 2 all'altro, nella zona RP51 metti i diversi estremi catastali dei due appartamenti.
Cosa ne pensi?
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Grazie per l'intervento Elisabetta ma penso che la cosa potrebbe creare problemi visto che qui non ci sono millesimi in quanto sono io l'unico proprietario. Dato che sono interventi di manutenzione ordinaria possono essere portati in detrazione solo se sono interventi sulla parte comune del'immobile quindi pensavo di riempire un singolo rigo in RP41 riportando solo l'anno 201 4 per le prime due fatture, il numero della rata, l'importo e il numero d'ordine dell'immobile. In RP51, invece, metterei tutto tranne barrare la casella condominio e indicare il subalterno. Per quanto riguarda le altre due fatture pagate nel 2015 le porterò in detrazione con unico dell'anno prossimo riempendo un secondo rigo nelle sez. IIIA e dandogli lo stesso numero d'ordine dell'immobile. Comunque dal punto di vista della rendita catastale sono uguali.
Ma non potevano prevedere il caso dell'uniproprietario?
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma non potevano prevedere il caso dell'uniproprietario?
E già!! l'uniproprietario di due appartamenti siti in un unico fabbricato può usufruire dell'agevolazione per la manutenzione ordinaria del tetto.
Il proprietario di un unica abitazione singola, per lo stesso intervento, invece non lo può fare.....
Che ingiustizia!!!!!
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Però,mi sembra, che se cambi qualcosa tipo le tegole o la grondaia, diventa manutenzione straordinaria e quindi dovrebbe essere detraibile.
Il mio dubbio era ed ancora è, perchè per le parti comuni dicono che è il condominio che può beneficiare della detrazione? e perchè non dicono chiaramente che in caso di unico proprietario di tutto l'immobile e quindi in assenza di condominio è il proprietario che ne beneficia? è mai possibile che uno deve sempre leggere tra le righe!
 

Elisabetta48

Membro Senior
qui non ci sono millesimi in quanto sono io l'unico proprietario.
Nemmeno da noi in realtà ci sono i millesimi, essendo solo in tre non abbiamo mai costituito un vero condominio. Per la ripartizione delle spese andiamo coi metri quadri e facciamo la proporzione se dobbiamo citare i millesimi (a parte l'ascensore dove contiamo le persone e il piano, naturalmente). Secondo me, se i due appartamenti sono identici (l'unica variabile poteva essere anche per te una taverna) dividi la spesa tra i due e sei a posto. Hai fatto il lavoro al tetto per salvare sia l'appartamento 1 che il 2. Non è colpa tua se sei il proprietario di tutti e due. Comunque sentiremo gli altri.
Il proprietario di un unica abitazione singola, per lo stesso intervento, invece non lo può fare.....
Ci scrive che è manutenzione straordinaria con risanamento conservativo ed è a posto. D'altra parte ultimamente ci sono stati fenomeni atmosferici talmente estremi che, per me, mettere le mani al tetto è veramente manutenzione "straordinaria"
 

alemau

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Un saluto a tutti i partecipanti, premetto che tempo addietro avevo già aperto una discussione riguardante la materia ma i pareri erano molto discordi.
Riassumo brevemente i fatti:
nel 2014 a causa del maltempo il tetto di una palazzina di due piani, di cui sono l'unico proprietario, riportò danni al manto di copertura e all'impermeabilizzazione. Il tecnico da me incaricato richiedeva in comune il titolo abilitativo per manutenzione ordinaria visto che non vi era nessuna modifica da fare sia nelle pendenze delle falde che nei materiali.

Da informazioni acquisite risultava che per la manutenzione ordinaria delle parti comuni, ed il tetto lo è senz'altro, il soggetto che ha titolo per la richiesta della detrazione è il condominio. Era necessaria, quindi, l'istituzione del condominio con codice fiscale, una delibera condominiale per i lavori da eseguire, il titolo abilitativo ed il pagamento delle fatture tramite bonifico parlante.

A me sembrava assurdo che l'unico proprietario di tutto l'immobile dovesse istituire il condominio, farsi assegnare il codice fiscale e magari nominare un amministratore, anche perchè in caso di assemblea condominiale che faccio, me la faccio da solo? Rimanendo nel dubbio ho comunque pagato le fatture tramite bonifico parlante, ripromettendomi di approfondire la questione magari tramite un interpello all'Agenzia delle Entrate.

Riprendendo le ricerche sul mio caso, ho trovato la circolare del 11/05/1998 n. 121 che allego dove si specifica che per "parte comune" deve intendersi come parte comune a più unità immobiliari e non a più comunisti possessori. Questo è quanto riportato a pag. 4 al punto 2.6 del pdf allegato e quindi l'unico proprietario dell'intero immobile ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi sulle parti comuni dell'immobile.
L'agenzia delle entrate ha ribadito che il concetto di "parti comuni" non richiede l'esistenza di una pluralità di proprietari ma presuppone la presenza di due o più unità immobiliari autonome con propria rendita.
Risoluzione N. 167/E, Ristrutturazioni edilizie, il concetto di parti comuni presuppone l'esistenza di almeno due unità abitative - WikiJus

A questo punto mi chiedo:
Sono l'unico proprietario? Si
Gli appartamenti sono due? Si
Il tetto è una parte comune delle due unità immobiliari? Si
Quindi dovrei avere diritto alla detrazione del 50% ma non ho idea di come compilare il quadro RP sez. III A e sez. III B ed inoltre i lavori sono stati eseguiti a cavallo del 2014/2015 quindi ho due fatture con data 2014 e due fatture con data 2015.

Facendo affidamento sugli esperti del forum e sperando di essere stato chiaro nell'esposizione chiedo:
Posso effettivamente portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta?
In caso affermativo come compilare i quadri nel modello RP?
Porto in detrazione le due fatture pagate nel 2014 e l'anno prossimo le altre due pagate nel 2015?

Sono sicuro che molti proprietari si trovano nelle mie stesse condizioni e sarebbe utile, quindi, venirne a capo.
Saluti.

Buongiorno, sono nella stessa situazione. Oggi ho contattato il servizio di assistenza dell'Agenzia delle Entrate (00390696668933: è il numero per le chiamate dall'estero, ma a quello per le chiamate dall'Italia non c'è mai un operatore disponibile). L'operatore ha risposto che basta indicare nel rigo RP51 della sez. IIIB i dati catastali senza il subalterno, indicando come n. d'ordine immobile il numero indicato nel rigo RP41. Poiché il limite di spesa riconosciuto è di 96000 euro per ogni unità immobiliare, se il totale della spesa ha superato i 96000 euro si possono indicare due righi nella sezione IIIA (RP41 e RP42), uno per ciascuna unità immobiliare e ripartire la spesa in due (o in proporzione alla rendita catastale delle due unità). Lo stesso operatore si trovava nella maedesima situazione e ha agito in questo modo.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Nemmeno da noi in realtà ci sono i millesimi, essendo solo in tre non abbiamo mai costituito un vero condominio.
Al di la' che sia stato attribuito o no un codice fiscale al condominio, il solo fatto che ci siano 2 proprietari e il condominio è già di per se' costituito!!!!!
Comunque le istruzioni sulle agevolazioni edilizie parlano chiaro: gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
I condomini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni dovranno OBBLIGATORIAMENTE RICHIEDERE IL CODICE FISCALE ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso (circolare n. 11/e del 21 maggio 14).
Anche i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio.
Per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento.

Se il proprietario di più unità immobiliari è uno solo e quindi non c'è condominio come farà ad eseguire la manutenzione ordinaria delle parti comuni rispettando tutto quanto sopra specificato, in base alla guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate???????
 
Ultima modifica:

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se il proprietario di più unità immobiliari è uno solo e quindi non c'è condominio come farà ad eseguire la manutenzione ordinaria delle parti comuni rispettando tutto quanto sopra specificato, in base alla guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate???????

Leggiti la circolare n. 121 del 11/05/1998 al punto 2.6., riportata anche dall'opuscolo dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni, dice chiaramente che in caso di unico proprietario di tutto lo stabile la detrazione spetta a quest'ultimo in quanto la definizione di "parti comuni" è riconducibile non ai singoli proprietari ma alle singole unità abitative. E' pacifico che per esserci una parte comune sia necessario che le unità immobiliari singole siano almeno due. Non è considerata parte comune quella parte al servizio dell'unità immobiliare e della sua pertinenza.
 

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