essezeta67

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Buongiorno a tutti.
Ho un quesito a cui non riesco a dare risposta nonostante ripetute ricerche sul tema.
Il titolare di un assegno sociale di € 448,52 mensili e quindi 5830,76 annuali, esente da imposte, è da considerarsi fiscalmente a carico del coniuge oppure no?
Il coniuge deve inviare il mod. unico in giornata ma non si sa se ha diritto alla detrazione per il familiare a carico oppure no.
Grazie del vostro interessamento. SZ67.
 

Nemesis

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Il titolare di un assegno sociale di € 448,52 mensili e quindi 5830,76 annuali, esente da imposte, è da considerarsi fiscalmente a carico del coniuge oppure no?
Sì, se nel 2014 ha posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

L'assegno sociale non è né compreso nel reddito complessivo, né è una delle somme elencate sopra.
 

Un giocatore

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Scusa Nemesis, ma il reddito complessivo è per definizione un reddito 'prima' degli oneri deducibili. Il reddito netto, ossia al netto di questi oneri, si chiama reddito imponibile (reddito imponibile = reddito complessivo - oneri deducibili).
Inoltre il reddito da considerare per la verifica non è il reddito complessivo, ma la somma del reddito complessivo e dei redditi da te elencati.
 

Nemesis

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Un giocatore

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E quindi le definizioni devono essere chiare. I programmatori lo sanno, tant'è che stilano il dizionario dei termini. Le grandezze sono tre:
- RF, reddito per la valutazione 'fiscale di carico'
- RC, reddito complessivo (<= RF)
- RI, reddito imponibile (= RC - oneri deducibili).
Salvo orrori e omissioni.
 

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