happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Volevo annullare il messaggio duplicato ma in modifica del secondo e' impossibile l'operazione di annullamento che chiedo di fare alla gestione.
 
Ultima modifica:

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Mi esprimo meglio : il messaggio contenente le risposte al mio quesito era stato registrato due volte sono quindi andato in modifica della seconda copi per annullarlo ma non è previsto l'annullamento . Chiedo pertanto alla gestione di annullare questi due ultimi miei messaggi ovvero il presente ed il precedente che nulla hanno a che fare con la discussione
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@happysmileone quella del nuovo APE la sapevo anch'io. Non potresti fare più nulla per spostarlo a 10 anni, in quanto al momento del sopralluogo avresti dovuto dare tutti i documenti completi dell'impianto, e Il rapporto di controllo.
Ogni Ape viene mandato in Regione ed è contrassegnato da una matricola, modificandolo modificheresti la matricola (identico al catasto).
Purtroppo devi rifarlo.
Validità dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Fai attenzione inoltre (te lo dico perché lo so) che tutto corrisponda sempre tra Comune (concessioni) e accatastamento e la situazione dell'immobile, questo perché oltre al dlgs 78/10 che lo impone avresti pure il problema dell'APE.

Esempio stupido: piccolo abuso a catasto (differisce dalla Concessione e dal Comune) oltre a doverli far corrispondere allo stato di fatto, una modifica al catasto comporta quasi sempre (almeno nel 98% dei casi) un cambio di estremi catastali, sai cosa vuol dire?

Dover rifare l'APE anche se regolare in quanto è legato al numero catastale dell'immobile e diventa l'unico modo per identificarlo e sapere dove si trova (la Toponomastica del Comune può variare anche per cause che non dipendono dal proprietario, ma i numeri catastali variano SOLO se c'è una pratica del proprietario).
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Si ma e' una Babele ! Nel documento che hai per la seconda volta allegato c'e' scritto :

Allegare i Libretti di impianto o di centrale
Ad ogni APE deve essere allegato libretto d'impianto o di centrale (sempre che l'immobile abbia un impianto di riscaldamento con caldaia). Questa disposizione è valida sia per l'Attestato originale che viene tenuto dal proprietario dell'immobile, sia per la copia che va consegnata alla Regione entro 15 giorni dall'emissione.

Ma il tecnico che mi ha fatto 15 gg fa un altro APE ha allegato alla copia consegnata in Regione (Lazio) solo una dichiarazione ma non il libretto di cui ha preso solo visione
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
... e la matricola viene forse messa sulla copia che si trattiene la Regione perche' su quella che mi e' stata restituita c'e' solo un timbro a secco con la dicitura
" REGIONE LAZIO Dipartimento Istituzionale e territorio Struttura Dipartimentale di Staff AA.GG 22 SET 2015 PERVENUTO " oltre al timbro del professionista che lo ha redatto e consegnato.
Inoltre per la mia richiesta di informazioni alla Regione Lazio circa la validita' e' stato aperto un ticket ed inviato alla "area infrastrutture energetiche" :

Contact Center Scrivi all'URP
5 ott (2 giorni fa)
cleardot.gif


a me
cleardot.gif

Gentile Utente,
In relazione alla sua richiesta n.HD0000000181185 la informiamo che abbiamo provveduto ad inoltrare la sua e-mail all'area infrastrutture energetiche.

Cordiali Saluti
Ufficio Relazioni con il pubblico.
Regione Lazio.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
No la matricola dovresti trovarla sul ape (sul retro) perché certifica la consegna dello stesso dal Certificatore energetico alla Regione!
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Controllato tutto "l'alveare" in mio possesso della matricola non c'e' traccia solo il timbro a secco e del professionista su descritti ed anzi su una solo il timbro del professionista (lo chiamero' e mi faro' dire perche').
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ed ecco la risposta della Regione Lazio ovvero la normativa da interpretare, loro non si pronunciano.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: « Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.». (13A06688) (GU n.181 del 3-8-2013) Vigente al: 3-8-2013

Art. 6 Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione. 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione………

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste (( dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.

Art. 4 (Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici) …………………………………………

comma 3. L’APE, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.
 

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