Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ha emesso fattura e nessuna transazione è stata effetuata a favore del conto dedicato (nè alcuna uscita corrispondente dal CC del debitore)
Ad ogni modo il problema non si pone enppure: con la messa in mora A/R (anche se non ritiritata) la prescrizione è stata interrotta e nessun inversione dell'onere.
La mia risposta era generale, senza particolare riferimento alla fattispecie in discussione. E non è certo che, in questa fattispecie, vi sia stato un atto interruttivo della prescrizione triennale prima della raccomandata "di qualche giorno fa".
 
O

Ollj

Ospite
La mia risposta era generale, senza particolare riferimento alla fattispecie in discussione. E non è certo che, in questa fattispecie, vi sia stato un atto interruttivo della prescrizione triennale prima della raccomandata "di qualche giorno fa".
La mia risposta era a Franz; infatti avevo nel frattempo modificato
 

Franz

Membro Attivo
Impresa
Olly, questa faccenda della prescrizione presuntiva triennale me la ero già studiata qualche anno fa, per un caso che mi riguardava personalmente....si, ovviamente la prescrizione presuntiva subentra dopo 3 anni se non vi sono mai stati atti interruttivi come raccomandate, ma, per il resto, rimane il fatto che se il cliente davanti al giudice sostiene falsamente di aver pagato la parcella per contanti, per l'avvocato il poter dimostrare il contrario e avere i suoi soldi diventa veramente arduo
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Olly, questa faccenda della prescrizione presuntiva triennale me la ero già studiata qualche anno fa, per un caso che mi riguardava personalmente....si, ovviamente la prescrizione presuntiva subentra dopo 3 anni se non vi sono mai stati atti interruttivi come raccomandate, ma, per il resto, rimane il fatto che se il cliente davanti al giudice sostiene falsamente di aver pagato la parcella per contanti, per l'avvocato il poter dimostrare il contrario e avere i suoi soldi diventa veramente arduo
Se è così...è un'altra delle tante storture da modificare...Strano che
la lobby non si sia mossa...ci deve essere qualcosa di poco chiaro...
Ci sono giurisprudenze??? Con quali risultati??? Ero e resto perplesso. qpq.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se è così...è un'altra delle tante storture da modificare...
Ma quale stortura?
L'avvocato ha tre anni di tempo per chiedere di essere pagato, e in quel periodo è il suo assistito che deve provare di averlo già fatto. Se per qualche ragione si arriva a ridosso di quel termine e non è stato ancora pagato, gli basta notificare un atto interruttivo della prescrizione per far ripartire quel periodo.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma quale stortura?
L'avvocato ha tre anni di tempo per chiedere di essere pagato, e in quel periodo è il suo assistito che deve provare di averlo già fatto. Se per qualche ragione si arriva a ridosso di quel termine e non è stato ancora pagato, gli basta notificare un atto interruttivo della prescrizione per far ripartire quel periodo.
Grazie. Mi riferivo all'asserzione postata...quella del pagamento in contanti...eccetera. E ripeto che in mancanza della ricevuta l'assistito insolvente non dovrebbe poter avere ragione sulla semplice
asserzione verbale...mi sembrava assurdo...e a fronte della sicurezza
con cui è stata riportata mi è "scappata" la stortura...comunque sempre indigesta. qpq.
 
O

Ollj

Ospite
per l'avvocato il poter dimostrare il contrario e avere i suoi soldi diventa veramente arduo
Se fu così sprovveduto da lasciar passare tre anni, non gli rimarrà che il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, in giudizio, del debitore , che l'obbligazione non è stata estinta; a tal fine rileveranno anche elementi desumibili interpretativamente; cioè possibile che, dal tenore delle eccezioni svolte dal convenuto (quali ad esempio la deduzione di cause di invalidità del vincolo, il fatto che il medesimo sia intercorso con altri soggetti o comunque da altri fatti che si pongano come incompatibili rispetto all'intervenuto adempimento dell'obbligazione) si ritragga che il rapporto debitorio non si è estinto nè per effetto del pagamento nè per altre cause (Cass. Civ. Sez. II, 10394/94 ; Cass. Civ. Sez. III, 2124/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 9042/92 ; Cass. Civ. Sez.II, 1381/07 )
 

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