Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Salve. Mi stato posto il quesito seguente. Si vuole stipulare un contratto di locazione transitoria e il locatore, persona fisica, intende aderire alla cedolare secca. Il quesito è: qual è l'aliquota fiscale?
Grazie.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
..quella abituale per la cedolare secca nei contratti liberi (non in quelli calmierati, perchè non credo che un contratto transitorio possa rientrare in quelli calmierati, che, per definizione, devono essere quelli con la formula 3+2).
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Dunque un contratto transitorio non è calmierato (come lo è il contratto n+2)? Confermi?
A mio parere è così: è scritto chiaramente che il contratto calmierato deve avere la formula 3+2, se non ce l'avesse rientrerebbe in un'altra categoria di contratti, tra cui, appunto, il transitorio, al quale, comunque, è applicabile la cedolare secca, ma con l'aliquota più elevata.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il contratto transitorio è soggetto agli stessi limiti di canone dei contratti 3+n. L'aliquota della cedolare secca al momento è al 10% (fino al 2017, mi sembra)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Si vuole stipulare un contratto di locazione transitoria e il locatore, persona fisica, intende aderire alla cedolare secca. Il quesito è: qual è l'aliquota fiscale?
Sul canone di locazione annuo stabilito (liberamente) dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.
Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento.
L'aliquota ridotta si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data del 28/5/2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 

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