quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Un mio amico vorrebbe inviare una R.R.R. ad una SRL che a ottobre del 2015 gli ha venduto un
alloggio, nel quale poco dopo la consegna e l'ingresso della famiglia nello stesso sono comparse
macchie estesissime nella camera da letto. Ai primi reclami verbali il costruttore ha inviato una sola
volta un muratore ...ma senza risultato. A gennaio gli ha consegnato a mano un nuovo sollecito scritto
con allegate varie foto. Solo promesse verbali ed è chiaro per me che il "malandrino" aspetta che scada
il primo anno dalla scoperta del vizio per rendere vano ogni eventuale risarcimento.
Quindi: "...Omissis...In relazione alle muffe segnalatevi in data 15 genn....2016 Vi comunico che in mancanza di un preciso riscontro entro e non oltre 15 gg.dalla data della presente darò incarico
ad un operatore edile per la riparazione del vizio. L'ammontare per ora solo indicativo si aggira intorno
ad euro tremila. In ogni caso farà fede la relativa fattura. Di cui mi rimetterete l'importo a presentazione della stessa. In mancanza, sarò costretto, mio malgrado, ad adire le vie legali. Fido che non mi costringerete a tanto e porgo distinti saluti. segue firma"
La domanda che mi preme è se si debba prima ricorrere ad un perito per la stima del danno e relativo
valore. Ed inserirne la perizia nella lettere di "diffida". Ho letto da qualche parte che sembra obbligatorio. E' vero??? La seconda domanda è : si può interrompere la prescrizione di un anno prevista dall'articolo 1669 del C.c.??? Oppure è un'altra violenza del legislatore amico degli appaltatori???
Come ringraziarvi se non con un gioioso Prosit...! quiproquo.
 
O

Ollj

Ospite
Non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'invio di una perizia a sostegno delle proprie doglianze; il problema è semmai poter dimostrare adeguatamente, ove si andasse in giudizio, il vizio, il danno ricevuto e la causa che lo ha determinato.... Io non metterei mano a nulla e, in caso di mancato riscontro alla diffida ad adempiere, affiderei tutto al legale che ben saprà come muoversi.

Quanto al vizio riscontrato, la garanzia di legge non è quella disciplinata nell'art.1669 Cc ma quella prevista dall'art.1490 Cc:
"1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa"

Quanto alla tempistica per agire, ai sensi dell'art.1495 Cc esiste un duplice termine:
- di decadenza: entro 8 giorno dalla scoperta del vizio
- di prescrizione dell'azione: entro un anno dalla consegna del bene.
Quanto all'interruzione del termine annuale di prescrizione ex art. 2943 CC
"La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri"
Come sottolineato da Cassazione 18035/2010 anche un semplice telegramma, purchè non limitato alla denunzia del vizio, ma contenente "l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con l’effetto sostanziale di costituirla in mora" deve considerarsi idoneo per interrompere il termine di prescrizione.

L'amico di quiproquo dovrà quindi:
- denunziare il vizio (già fatto)
- mettere in mora il costruttore chiedendo l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell'art.1490 Cc.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'invio di una perizia a sostegno delle proprie doglianze; il problema è semmai poter dimostrare adeguatamente, ove si andasse in giudizio, il vizio, il danno ricevuto e la causa che lo ha determinato.... Io non metterei mano a nulla e, in caso di mancato riscontro alla diffida ad adempiere, affiderei tutto al legale che ben saprà come muoversi.

Quanto al vizio riscontrato, la garanzia di legge non è quella disciplinata nell'art.1669 Cc ma quella prevista dall'art.1490 Cc:
"1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa"

Quanto alla tempistica per agire, ai sensi dell'art.1495 Cc esiste un duplice termine:
- di decadenza: entro 8 giorno dalla scoperta del vizio
- di prescrizione dell'azione: entro un anno dalla consegna del bene.
Quanto all'interruzione del termine annuale di prescrizione ex art. 2943 CC
"La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri"
Come sottolineato da Cassazione 18035/2010 anche un semplice telegramma, purchè non limitato alla denunzia del vizio, ma contenente "l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con l’effetto sostanziale di costituirla in mora" deve considerarsi idoneo per interrompere il termine di prescrizione.

L'amico di quiproquo dovrà quindi:
- denunziare il vizio (già fatto)
- mettere in mora il costruttore chiedendo l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell'art.1490 Cc.
Grazie mille Ollj...Il mio amico invierà oggi stesso la raccomandata di cui ho
postato un facsimile e, in caso di ulteriore silenzio da parte dell'impresario, sarà
pronto a ricorrere al legale...L'ulteriore problema non bene evidenziato da me, è
che il sollecito scritto di gennaio del 2016 fu dato a mano e quindi non ci sono prove della denuncia nè quella del successivo intervento di un muratore...privo
di risultati...pertanto, la diffida odierna potrà tranquillamente essere ignorata
dal "malandrino" per decorrenza dei termini oppure non essendo trascorso un anno dalla consegna dell'alloggio prevarrà quest'ultima data ai fini giurisdizionali?
E' o non è un ulterirore dilemma temporale??? Io credo di sì perchè la scoperta del vizio deve essere inoltrata per iscritto e non a voce nel breve termine indicato
dalla normativa, pena la decadenza del danno...E se è così solo qualche giurisprudenza in contrario potrebbe indurre l'avvocato ad aprire la lite senza
certezza dell'esito. E saremmo alle solite...Lei mi capisce? Grazie infinite. Quiproquo.
 
O

Ollj

Ospite
Quanto alla decadenza: nel vostro caso 8 gg. dalla scoperta del vizio (non dalla consegna), con la conseguenza che il costruttore ben difficilmente potrà dimostrare il decorso avvenuto (come farebbe a conoscere il vizio se alcuno lo avesse mai comunicato?)
Nella a.r. riformulerei la denunzia; si eccepisse che il vizio fu già contestato in data xxxx ma solo oralmente il... si tirerebbe la zappa sui piedi da solo (visto che la denunzia orale è perfettamente legittima).
 
O

Ollj

Ospite
Poi avendo un testimone che dichiari che un muratore si recò in loco per la riparazione, ex 1495 la denunzia nemmeno è necessaria (obbligatorio solo la messa in mora entro l'anno):
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Poi avendo un testimone che dichiari che un muratore si recò in loco per la riparazione, ex 1495 la denunzia nemmeno è necessaria (obbligatorio solo la messa in mora entro l'anno):
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio
Grazie Ollj. Conoscevo la cosa. Il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio, tanto da inviare il muratore, ma non vi è nulla di scritto. Questo impresario è
molto noto in tutto il Torinese anche per il vizietto di costruire variando la ragione sociale cantiere per cantiere sempre con una SRL diversa e subito dopo il completamento delle vendite alloggi, va in sofferenza con gli incauti fornitori
fino ad un concordato preventivo...Questo malandrino sceglie sempre nuovi fornitori che pur di accaparrarsi la fornitura gli applicano i maggiori sconti,
concedono pagamenti differiti ( mezzo tratte...) ed incauti rinnovi anche ripetuti...
E' la tipica speculazione italiota senza per questo coinvolgere tutta la categoria..
Ci mancherebbe. Sembra che abbia con lo stesso criterio almeno tre avvocati
che si alternano cone mestizia e rassegnazione..."tengono famiglia anche loro..."
Sono riuscito in tempo a fare aggiungere sulla raccomandata alla francese
l'articolo 1490 più specifico...Ora speriamo che dopo il ricevimento della
Raccomandata invii nuovamente un operaio, oppure risponda per iscritto alla lettera (ci conto poco..)...Temo invece il silenzio e in tal caso sarà inevitabile
correre dall'avvocato UPPI per stabilire sul da farsi. Posterò aggiornamenti.
Grazie di nuovo. qpq.
 

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