Ma la legittima va applicata su cosa?
Art. 556 c.c.:
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Pertanto:
- si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
- si detraggono i debiti in modo da determinare l'attivo (
relictum);
- si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (
donatum), secondo il valore che avevano al tempo dell'aperta successione;
- dalla sommatoria di questi due valori (
relictum +
donatum), si forma l'asse su cui si calcola la quota riservata ai legittimari e, per differenza, quella disponibile.
Se tua madre lascerà solamente figli (e non anche un coniuge), la quota complessiva riservata loro è pari a 2/3 (quindi, 1/6 a ciascuno dei 4 figli). Di conseguenza, la quota disponibile è pari a 1/3.
Occorre anche osservare che le donazioni (non di modico valore) non fatte per atto pubblico (da notaio), sarebbero nulle.