Biz Consulting

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Io continuo ad essere perplesso sulle modalità suggerite: perchè sarebbe obbligatorio riferire ad un sub o a ripartire tra i sub una spesa riferibile alla intera particella?

Nel caso l'intervento riguardasse il tetto, o anche le strutture portanti (es. un consolidamento) io farei riferimento solo al nr di particella.

@cec ha affermato che l'intervento (prevalente) ha riguardato il tetto.

Cosa ne pensa @Nemesis?
Le detrazioni non vengono concesse sulla particella, ma sull'unità immobiliare, che è identificata esclusivamente dal subalterno catastale.
Solo in caso non sia presente il subalterno (edifici ormai assai rari ed edificati prima degli anni 60) si può far riferimento alla particella, banalmente perché coincide col subalterno.
In tutti i casi, stiamo parlando di aria fritta, perché nel 730 è stato indicato un subalterno (il peggiore, ma è stato indicato).
Qui i problemi sono ben altri:
1- la CILA (fatta male), ma che indica inequivocabilmente i subalterni soggetti a interventi
2- il 730 (fatto peggio) che carica tutte le spese su un subalterno che non è ufficialmente l'unico che ha subito lavori
 

cec

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Ma potrebbe essere un errore formale? In pratica bastava indicare subalterno 1 nel 730 di mio padre e subalterno 2 in quello di mio fratello (o vv)? Come si sana una cosa del genere? Si il 730 l'ha compilato la commercialista, senza alcun altro intervento, almeno da parte nostra.
 

Biz Consulting

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Professionista
Si, questo lo confermo: intervento principale, per spesa, tetto con inserimento linee vita e nuove gronde, poi facciata, poi marciapiede e scala. Help, la risposta 18 @big Consulting mi ha mazzata!
sono desolato... purtroppo nel mio lavoro (parliamo di 12 anni e oltre 2000 persone seguite fra ecobonus e ristrutturazioni) di disastri analoghi ne vedo tanti e mi dispiace per ogni singolo cliente cui capitano.
Cerco sempre di trovare una soluzione riparatoria, ma in alcuni frangenti è davvero complicato
 

Biz Consulting

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Professionista
[QUOTE="Biz Consulting, post: 320211, member: 53045 Se poi volete vivere giorni sereni, fate un mea culpa e bloccate tutto e vedete se sia possibile evitare eventuali sanzioni peggiori. A voi decidere.
Spero solo che il suggerimento di compilare in quel modo il 730 non vi sia arrivato dalla commercialista.
Quando si tratta di detrazioni sulla casa, essendoci di mezzo normative tecniche, fiscali e anche parecchie sentenze (che fanno legge), sempre meglio confrontare i pareri di più professionisti specializzati nei diversi ambiti o di studi che abbiano tutti i consulenti del caso. Altrimenti ecco i risultati.Mi spiace davvero, ma meglio sapere da un forum che da una verifica fiscale.
Ma potrebbe essere un errore formale? In pratica bastava indicare subalterno 1 nel 730 di mio padre e subalterno 2 in quello di mio fratello (o vv)? Come si sana una cosa del genere? Si il 730 l'ha compilato la commercialista, senza alcun altro intervento, almeno da parte nostra.[/QUOTE]
Come immaginavo....
Dei ravvedimenti fiscali non me ne occupo io direttamente, ma una collega, per cui non mi sbilancio.
Ma non è certo una cosa che si può risolvere su un forum, perchè richiede una consulenza specifica e specifiche competenze e l'analisi dei documenti.
 

cec

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Mi siete davvero stati utili e vi ringrazio per avermi fatto capire meglio la situazione creatasi (purtroppo).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Purtroppo continuo a dubitare della correttezza della interpretazione: a cui aggiungo anche una altra considerazione.
Se fosse vero quanto afferma biz, occorrerebbe pure che anche nelle Agenzie Entrate vi fossero presenti degli altrettanto fini interpreti della norma: cosa che è tutt'altro che riscontrabile.
Certamente una circolare potrebbe "istruirli", ma anche qui qualcuno arriva a sostenere (per altro a ragione) che un documento di prassi non obbliga gli uffici ad adottare gli indirizzi espressi da una circolare se lo ritenessero contrario alla legge.

Bel dilemma.
 
Ultima modifica:

basty

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Come dicevo sopra, oltre che affermare l'irregolarità, occorre pure che la constati la Agenzia delle Entrate.
Non significa niente, ma ho riesaminato una situazione recente.

A fine luglio ho ricevuto un avviso bonario a presentare tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili dell'anno fiscale 2014: ho raccolto più di 200 pagine tra fatture e boniifici.
Riguardavano lavori condominiali vari (situazione standard) e parecchi lavori "ereditati" dai miei suoceri e successivamente da mia moglie effettuati su fabbricati di famiglia, rimasti in comproprietà indivisa fra gli eredi.
In particolare la installazione di un ascensore in una palazzina di due piani (4 appartamenti, con rispettivi sub).

Oltre ai documenti richiesti ho presentato un prospetto con la tabella di corrispondenza dei vari codici fiscali e relativa denominazione condominiale
Inoltre una tabella dove, per ogni condominio o particella catastale, ho specificato in ordine cronologico la titolarità pregressa all'epoca dei lavori ed i successivi passaggi ereditari. (in alcuni casi addirittura 3)

Non mi è stata richiesta copia analitica dei titoli edilizi: ho fornito sono il documento di assegnazione del Nr di DIA.

Nella fattispecie per l'ascensore, ho indicato solo il numero di particella del fabbricato senza ripartizione dell'importo tra i 6 sub presenti (oltre agli appartamenti , ci sono un C1 a piano rialzato ed un C3 seminterrato).

Il tutto inoltrato tramite civis.

Dopo 6 mesi di attesa e due recenti colloqui esplicativi, ho avuto il benestare di conformità completo. Pratica conclusa senza contestazioni di sorta.

A giorni sarò alle prese con la detrazione di lavori di rifacimento copertura ed isolamento tetto, della medesima palazzina: sono propenso a seguire il medesimo approccio (indicherò la sola particella, senza sub)

Ma seguirò il seguito di questa discussione: anche la argomentazione di @Biz Consulting indubbiamente ha la sua logica.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Sempre con beneficio di inventario , rimanendo nel tema che ho sollevato, direi che la stessa Agenzia delle Entrate mi sta dando ragione.

Vedasi la guida alle ristrutturazioni a pagina 10, di cui riporto la parte interessata.

1.2 PARTI CONDOMINIALI
1.2.1 In cosa consistono
Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
 il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
 i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
 le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera

Sono più sollevato.....
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi aspettavo qualche commento o replica: in ogni caso mi pare assodato che non esistono le parti comuni fantasma.
E certe parti dell'immobile sono considerate comuni sia che la proprietà sia condominiale, che di un unico soggetto. E non c'è differenza nel trattamento fiscale quando i lavori sono da attribuirsi prevalentemente alle parti comuni.
 

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