gattaccia

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https://www.ilsole24ore.com/art/ced...e-IMU-cosa-cambia-il-decreto-crescita-AChFvET

ad. es. le proroghe dei contratti concordati diventano x + 2 +2 +2....

dichiarazione IMU sino al 31 dicembre

reddito fondiario dichiarato sino a intimazione di sfratto o ingiunzione

via la sanzione se non si conferma la cedolare in proroga

Contratti a canone concordato: dichiarazione e «bollino»
Il decreto crescita prevede anche l’eliminazione dell’obbligo della dichiarazione IMU per le case affittate a canone concordato (che beneficiano di uno sconto statale del 25% su IMU e Tasi e, in molte città, hanno aliquote comunale ridotte). Per questi contratti, però, istruzioni ministeriali alla mano, la dichiarazione non è obbligatoria già oggi. Più interessante l’eliminazione di «qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione», perché per questi contratti spesso i Comuni pretendono comunicazioni di vario genere. Resta invece l’obbligo di “bollinatura” (attestazione) per i contratti a canone concordato stipulati con il fai-da-te, senza l’assistenza delle associazioni di categoria.

ne avremo da parlare per i prossimi mesi :D
 

gattaccia

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Il decreto crescita prevede anche l’eliminazione dell’obbligo della dichiarazione IMU per le case affittate a canone concordato (che beneficiano di uno sconto statale del 25% su IMU e Tasi e, in molte città, hanno aliquote comunale ridotte). Per questi contratti, però, istruzioni ministeriali alla mano, la dichiarazione non è obbligatoria già oggi.

quali sono codeste istruzioni ministeriali?
 

basty

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Quanto sopra comunicato da @gattaccia (eliminazione obblighi dichiarativi per fruire delle agevolazioni IMU e TASI) è previsto all'art. 3-quater della LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 (conversione del decreto crescita)
  1. immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli)
  2. Immobili in locazione a canone concordato

La medesima legge, all'art. 3-ter prevede lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30/6 al 31/12 dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
 

basty

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Altra novità di rilievo:
Non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti in caso di morosità dell'inquilino. La novità si applicherà ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020

Art. 3-quinquies. - (Redditi fondiari percepiti) - 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: "dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore" sono sostituite dalle seguenti: ", purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
 

basty

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L'art. 3-bis prevede che non sarà più applicata la sanzione di 100€ per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, per la quale è stata esercitata l'opzione cedolare secca.

«Art. 3-bis. - (Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni) - 1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo e' soppresso.
 

basty

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Oltre queste agevolazioni è stata introdotta una stretta sulle locazioni brevi, con l'introduzione di un codice identificativo obbligatorio per chi affitta gli immobili

Art. 13-quater. - (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive) - 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3".
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
4. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalita', anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio comunale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalita' applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
 

basty

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Le leggi di conversione hanno un unico articolo.
Gli art. xx-bis, xx-ter, ecc. sono del decreto-legge (convertito in legge).
Tecnicamente forse si: ma se non erro in normattiva sono riportate nell'allegato 1 della legge citata. Ho fatto il copia incolla ieri e già non me ne ricordo più.
 

Nemesis

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in normattiva sono riportate nell'allegato 1 della legge
Ovviamente sì. Le modificazioni apportate al decreto-legge sono riportate nell'allegato all'articolo unico della legge di conversione. E gli articoli -bis, -ter, ecc. sono aggiunti al decreto-legge. Non esiste un art. xx-bis, ecc. in una legge di conversione.
 

basty

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Ovviamente sì. Le modificazioni apportate al decreto-legge sono riportate nell'allegato all'articolo unico della legge di conversione. E gli articoli -bis, -ter, ecc. sono aggiunti al decreto-legge.
Sempre puntuale: grazie per la precisazione. Però posso esprimere il mio parere?

Questo vezzo di emendare DL et similia attraverso altre leggi, con il meccanismo tipo:

all'art. xy del DL ABC "la frase da pinco a pallo" viene modificata in " alfa.... beta" .... non facilità certo la lettura della nuova norma.

E la versione "composita" prodotta da associazioni ecc. è sempre dichiarata "senza impegno"
 

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