Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
buona sera, il 30 agosto 2017 ho acquistato da un privato un appartamento apparentemente in ordine. Poche sere fa mio figlio (che attualmente lo occupa ) mi avverte che il pavimento del salone si è improvvisamente sollevato e fratturato in diverse zone con progressione continua.
Non ci sono state infiltrazioni di acqua e il tecnico da me interpellato mi dice che la posa è stata effettuata alla "c.di c." . L'immobile è del 1980 circa e mi vien dato da pensare che la nostra casa di Firenze a circa 300 anni ed è in ottime condizioni.
Intenderei iniziare una "quanti minoris" nei confronti del venditore. Cosa ne dite?
 

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Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Intenderei iniziare una "quanti minoris" nei confronti del venditore. Cosa ne dite?
Che il tuo diritto è prescritto, ex art. 1495, comma 3 c.c.
A meno che il danno denunciato sia conseguenza di opere (ristrutturazione edilizia e, in genere, interventi manutentivi o modificativi di lunga durata) eseguite prima del tuo acquisto.
 

Gianco

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marcanto

Membro Senior
Professionista
Le ristrutturazioni postume alla costruzione hanno garanzia di 2 anni e non di 10.
La garanzia di 10 è per nuove costruzioni trasferite da costruttore a primo acquirente e comunque non ristrutturate.

sono d'accordo sul problema evidenziato, ossia le cosiddette fughe non sono appropriate.
Solitamente il pavimento potrebbe cedere per abbassamenti per cause derivate dal massetto di fondo.
I sollevamenti, invece, potrebbero essere causa o di uno scarso spessore delle fughe che congiuntamente alle escursioni termiche non riescono a sopperire alle dilatazioni / contrazioni dei materiali ........altra causa potrebbe essere di natura strutturale o meglio delle deformazioni delle strutture
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La garanzia di 10 è per nuove costruzioni trasferite da costruttore a primo acquirente e comunque non ristrutturate.
No.
La responsabilità ex art. 1669 c.c., pertanto, ben può essere invocata con riguardo al compimento di opere (rectius di interventi di modificazione o riparazione) afferenti ad un preesistente edificio o ad altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, le quali, in ragione di vizi del suolo (su cui la nuova opera si radica) o di difetti della costruzione (dell’opera), rovinino, in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovina ovvero gravi difetti (anche essi riferiti all’opera innovativa, non già all’edificio pregresso).
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
non è applicabile alla fattispecie.
un estratto dal link
" Pertanto, anche gli autori di tali interventi non edificatori bensì di semplice ristrutturazione, sono tenuti a rispondere ex art. 1669 c.c. allorchè le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell’edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell’immobile stesso. "

trattandosi di pavimenti non sono elementi strutturali > fatto salvo che la ristrutturazione abbia contemplato interventi ANCHE su elementi strutturali
 
Ultima modifica:

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ma la tua precedente affermazione resta errata.
non credo che sia cosi .....se ti basi sul richiamo di sentenza che tu riporti >

"La responsabilità ex art. 1669 c.c., pertanto, ben può essere invocata con riguardo al compimento di opere (rectius di interventi di modificazione o riparazione) afferenti ad un preesistente edificio o ad altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, le quali, in ragione di vizi del suolo (su cui la nuova opera si radica) o di difetti della costruzione (dell’opera), rovinino, in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovina ovvero gravi difetti (anche essi riferiti all’opera innovativa, non già all’edificio pregresso). "

noterai la parola "suolo" > che la ristrutturazione non concerne salvo interventi massivi anche di modifica e integrazione strutturale o esempio sopraelevazioni etcc

in sostanza si dovrebbe leggere l'intera sentenza per valutare più adeguatamente la situazione specifica, e poi valutare se è adattabile a tutti gli interventi di ristrutturazione.
indichi gli estremi della sentenza ?
 

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