vanialen

Membro Junior
Proprietario Casa
L'appartamento di mia proprietà in cui vivo, al primo piano di uno stabile di tre piani e tre unità abitative, dispone di una grande terrazza sul retro sormontata da un pergolato in legno con funzione ornamentale, in gran parte a giorno, e coperto parzialmente, per circa 1/3, da una lastra di policarbonato opalino, che delimita e protegge una zona di soggiorno/pranzo all'aperto. Pergolato e copertura so per certo che vi sono state fin dalla costruzione dell'immobile, che risale alla metà degli anni '60.
Quindi io li ho trovati così come si presentano, sostituendoli nel tempo senza alterarne la tipologia e l'estetica, quando ho acquisito la casa, circa 20 anni fa.
Al piano superiore ha sempre abitato, fin dalla costruzione della casa, lo stesso condòmino , che ha trovato all'epoca anch'esso pergolato e copertura, esattamente come si presentano adesso. e non ha mai sollevato eccezioni (anche perché al di sopra della copertura ha collocato dei fili per stendere).
Può ora tale condòmino, a distanza di più di cinquant'anni, facendo appello al diritto di veduta appiombo, pretendere la rimozione della copertura?
 

vanialen

Membro Junior
Proprietario Casa
Dall'art.907 del c.c., ne ha diritto.
Dovresti togliere la copertura fissa e mettere una tenda scorrevole.
secondo me il diritto di veduta in questo caso, stando al racconto, è andato a farsi benedire per destinazione del padre di famiglia.
Infatti, sono a conoscenza di quanto prescrive l'art.907,che però parla di
divieto di "fabbricare" , concetto corroborato anche da una sentenza abbastanza recente, "l'art. 907, c.c. riguarda le distanze fra nuovi corpi di fabbrica stricto sensu intesi, non già opere su parti di edifici preesistenti" (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 16.5.07, n. 77, TAR, 2007, 5 1569 . Ovvero il divieto sarebbe applicabile a nuove installazioni.
Qui però si tratta di una tettoia che non è una nuova installazione, ma è lì da sempre, ed è per questo che mi nascono dubbi.E' qui, vittorievic, che si configurerebbe ,a "destinazione del padre di famiglia, dal fatto che esiste da sempre? E chi sarebbe qui il "padre di famiglia? Il costruttore o il precedente proprietario?
Puoi chiarire il concetto?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Dispositivo dell'art. 1062 Codice civile
Fonti → Codice civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo VI - Delle servitù prediali → Capo IV - Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù(1).

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati [1072].
Da quello che scrivi sembra che le tettoie, perché la tettoia ce l'ha identica anche quello del piano di sopra, siano coeve con la costruzione, quindi è il costruttore che l'ha fatte.
Quello che non scrivi è di quanto sporgono le tettoie dal filo dei terrazzi.
Sappi che il diritto di veduta non si prescrive.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
La detonazione del padre di famiglia e' una servitù che in questo caso sarebbe stata istituita dal primo costruttore.....ma vi è un ma, a mio avviso qui la servitù non centra....
Poi si deve stabilire cosa si intende con tettoia che e' li da sempre,
sta li in seguito ad una legittimazione nel senso prevista dal progetto del titolo edilizio. ?
Solo in quest'ultimo caso si configurerebbe eventualmente la servitù per destinazione del padre di famiglia
 

Fabrizio Miscioscia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho trovato questa:
"Costituisce requisito indefettibile – ai fini della tutela ex art. 907 c.c. – quello costituito dalla anteriorità dell’acquisto del diritto di veduta sul fondo del vicino rispetto all’esercizio, da parte di quest’ultimo, della facoltà di costruire: ne segue che non può invocare il rispetto della distanza chi acquisisca il diritto di aprire una veduta dopo che sia stata già iniziata o completata da parte del vicino una costruzione a distanza inferiore a m. 3.
Tribunale Rieti, 18/02/2019, n.137"
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa

Fabrizio Miscioscia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Anche se la sentenza parla di veduta laterale, credo non cambi il concetto.
Comunque per evitare citazioni, se fossi io, cercherei di capire il disagio che gli procura e casomai di venirgli incontro installando una pensilina trasparente, o, come scritto prima, una tenda avvolgibile, naturalmente chiedendogli la metà della spesa.😉
 

vanialen

Membro Junior
Proprietario Casa
Dispositivo dell'art. 1062 Codice civile
Fonti → Codice civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo VI - Delle servitù prediali → Capo IV - Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù(1).

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati [1072].
Da quello che scrivi sembra che le tettoie, perché la tettoia ce l'ha identica anche quello del piano di sopra, siano coeve con la costruzione, quindi è il costruttore che l'ha fatte.
Quello che non scrivi è di quanto sporgono le tettoie dal filo dei terrazzi.
Sappi che il diritto di veduta non si prescrive.
No, non ho mai detto che la tettoia ce l'ha identica anche il condòmino.
Lo stabile è fatto a scala, in questo senso: il piano terreno ha un giardino e un patio (entrambi larghi quanto tutto lo stabile), a cui funge da copertura la terrazza deldell'appartamento al primo piano; l'appartamento al secondo piano non ha la terrazza, ma, in corrispondenza della mia tettoia di plastica, una verandina chiusa senza permesso.
 

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