masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Cari tutti,
vi allego una parte del regolamento condominiale per avere una giusta interpretazione (punto n.6).
Vorrei il vostro parere perchè non è ben chiaro se la manutenzione degli alberi che sorgono nel giardino privato è da dividere o meno. Gli alberi, ad oggi, sono alti quanto tutta la palazzina e non sono stati potati. A chi spetta farlo?
Vi dico che siamo stati 3 ore in riunione condominiale per capirlo.
Grazie mille a tutti.
 

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alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Potrebbe anche trattarsi di "bene condominiale" ma concesso "in uso esclusivo" ad un condomino. Anche in tale caso i costi di manutenzione dovrebbero essere di competenza di chi ha l'utilizzo del giardino.
 
U

User_29045

Ospite
La regola generale dice che gli alberi appartengono al proprietario del terreno dove sono stati piantumati e dove sono cresciuti. Quindi anche le relative "manutenzioni" (potatura, disinfestazione, eccetera) sono a carico del proprietario del terreno (e dell'albero).

Inoltre aggiungo un'altra cosa importante che mi è capitato di vivere di persona. Se un vicino pianta un albero nella tua proprietà, hai 6 mesi di tempo per ordinargli di rimuoverlo a sue spese; decorso infruttuosamente tale termine, il proprietario del terreno diviene anche proprietario dell'albero e dovrà quindi, da quel momento in poi, farsi carico di tutte le spese derivanti dalla presenza dell'albero.
.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
era stato chiesto a @masagu di riportare la frase che sostiene i punti elencati.
Il Punto 6) ricalcato a penna dice che gli spazi a verde antistanti gli appartamenti (cioè i loro giardini) sono di loro proprietà; che devono rimanere spazi verdi, non è permesso il cambio di destinazione d'uso, che la manutenzione del verde è a carico dei proprietari come l'onere di sostituzione delle piante.
Secondo me è a carico dei proprietari dei giardini anche la potatura delle piante ma, visto il dettaglio degli oneri, chi ha steso il regolamento non l'ha scritto.
 
U

User_29045

Ospite
Secondo me è a carico dei proprietari dei giardini anche la potatura delle piante ma, visto il dettaglio degli oneri, chi ha steso il regolamento non l'ha scritto.

Chi è proprietario di un giardino, dice la Legge, è proprietario anche degli alberi che vi crescono, e ha automaticamente l'onere della potatura e della disinfestazione, se necessaria. Non c'era bisogno di precisarlo nel regolamento, è proprio legge.
Questo fatto curioso che si diventa proprietari di un albero se qualcuno lo pianta su un tuo terreno e non ti opponi in forma scritta entro 6 mesi, l'ho imparato pochi anni fa su una curiosa situazione che si è venuta a creare nel palazzo dove ho il secondo appartamento (città natale). Il terreno è rimasto di proprietà del costruttore, qualche condomino ci ha piantato alberi che in 50 anni sono diventati giganteschi, e poi il costruttore pretendeva che la potatura fosse a carico dei condomini. Gli abbiamo risposto che non essendosi opposto 50 anni fa, ora gli alberi sono suoi come è suo l'onere di potarli.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
si diventa proprietari di un albero se qualcuno lo pianta su un tuo terreno e non ti opponi in forma scritta entro 6 mesi
Art. 935 c.c.:
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.


Art. 936 c.c.:
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
 
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