Lo sfratto può essere intimato appena dopo che il conduttore divenga inadempiente.
Tuttavia, ex art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Quindi, affinché possa verificarsi la risoluzione del contratto di locazione di immobile adibito a uso commerciale occorre che l'inadempimento sia di tale gravità da rompere l'equilibrio contrattuale instauratosi tra le parti.
Occorre considerare che il giudice potrebbe bilanciare gli interessi in gioco, lasciando integra la possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto ove ne sussistano i presupposti, ma consentendo l'ingresso e la valutazione nel processo di tutte quelle circostanze (in periodo emergenziale COVID-19), indiscutibilmente esistenti in un'ottica di equità sostanziale, che abbiano causato l'inadempimento del conduttore.
L'esecuzione degli sfratti è bloccata fino al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda l'imposizione fiscale:
- i canoni di locazione non percepiti devono essere sempre e comunque dichiarati, finché il contratto di locazione non sia cessato;
- le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere recuperate sotto forma di credito d’imposta.