Simone Rinaldi

Membro Ordinario
Proprietario Casa
il magistrato valuterà se il recesso è stato effettuato legittimamente, ossia se rispetta la legge di riforma del 1998, e possa essere apprezzato come una manifestazione di libera volontà del conduttore, potendo avere conseguenze liberatorie, oppure in termini di illecito
Esatto, per questo chiederò una consulenza legale al riguardo. Anzicchè della raccomandata so che è possibile redigere un contratto di recesso consensuale delle parti. Farò esaminare la situazione perché per me optare per il canone concordato è assai sconveniente.

Per tutta l'altra analisi su B&b, affittacamere, locazione breve, locazione turistica ecc sono d'accordo che vuoi per la presenza della residenza o perché non sono interessato ad una conduzione imprenditoriale, queste soluzioni non trovano applicazione.
 

Simone Rinaldi

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Io ho fatto contratti transitori (documentati) a canone libero e cedolare secca!!!
Il transitorio è OBBLIGATORIO con cedolare secca al 10% nei seguenti comuni Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e nei Comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di provincia nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal CIPE) e nei comuni entro i quali dal 2009 al 2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
A Milano, mia figlia, lo fa da 5 anni.
Se sua figlia ha fatto un transitorio a canone libero a Milano non lo poteva fare. Ci sono controlli ferrati da parte dell'Agenzia delle Entrate e in caso gli inquilini denunciassero ai sindacati competenti otterrebbero nel giro di 48h l'applicazione del canone concordato, scelto però questa volta non dal proprietario. Inoltre se venissero a galla fuori incongruenze sui motivi di "transitorietà" non sufficientemente documentati, il contratto passa in automatico al 4 + 4 come si è già espressa la Cassazione.
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
A proposito della convenienza economica invito il postante a riguardarsi bene la legislazione fiscale in materia. Affittare anche parzialmente la propria casa dove si ha la residenza comporta che non c'è più l'esenzione IMU prima casa. Affittare quindi una stanza significa...pagare l'IMU.
Si metta in pace il postante: ora non è più come prima con inquilini difficili da sradicare. Negli ultimi tempi ben pochi inquilini sono arrivati agli otto fatidici anni. Una addirittura mi ha detto, dopo tre anni, che la madre era morta e quindi avendo ereditato andava a vivere in quella casa. Ma quando le ho chiesto una lettera con questa motivazione e il certificato di morte della madre (perchè l'Agenzia vuole i motivi per la disdetta nel primo quadriennio) mi ha lasciato le chiavi dal portiere e la casa vuota nel giro di 15 giorni!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Affittare anche parzialmente la propria casa dove si ha la residenza comporta che non c'è più l'esenzione IMU prima casa.
Affermazione falsa.
Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale (non "prima casa") non perde tale destinazione e, pertanto, il suo possesso non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nemesis ho molto rispetto ma... siamo sicuri? Ho notizie di almeno due verifiche in argomento del Comune qui a Roma. Che dici? ci provano?
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Solo il comune di Bologna ha queste norme? o anche altri comuni? Io ho fatto contratti transitori (documentati) a canone libero e cedolare secca!!!

L’affitto transitorio ordinario art.5, co.1 della legge 431 del 1998 non implica più un contratto a canone concordato, ma – a seguito della convenzione nazionale conclusasi nell’ottobre 2016 e recepita nel DM 16 gennaio 2017 – ora PUO’ AVERE, in quei soli Comuni che lo hanno recepito, una durata sotto il precedente limite dei 30 giorni e un canone libero (vedi primo e secondo comma dell’art.2).

Adesso il canone rimane concordato solo per i transitori “lunghi” (durata superiore a 30 giorni) che abbiano più di 10 mila abitanti (cade il "vecchio" criterio delle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, Comuni limitrofi e capoluoghi di provincia che continua ad applicarsi ai contrati agevolati “3+2”).

Alcun vincolo nella determinazione del canone, oltre che per i contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni, anche per quanto attiene ai contratti transitori nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 10 mila abitanti (il canone “lungo” è libero).

Perché scrivo “PUO’ AVERE”? Perché non è così scontato che tutti i Comuni, pur recependo il DM citato, scelgano di modificare la durata minima di un transitorio.

Ed infatti è proprio quello che è successo a Bologna, ove le organizzazioni sindacali, pur richiamando nella nuova convenzione territoriale del 2018 il DM del 2017, hanno deciso che “la durata della locazione [transitoria] non può essere inferiore ad un mese”.

Conseguentemente, a Bologna (ma non a Roma, Verona, Milano ecc.) non può esistere un transitorio “breve” libero, ma solo un transitorio “lungo” concordato, sottratto all’autonomia delle parti, che necessita di registrazione e asseverazione da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo legittimata a rilasciare l’attestazione di rispondenza.
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Esatto, per questo chiederò una consulenza legale al riguardo. Anzicchè della raccomandata so che è possibile redigere un contratto di recesso consensuale delle parti. Farò esaminare la situazione perché per me optare per il canone concordato è assai sconveniente.

Per tutta l'altra analisi su B&b, affittacamere, locazione breve, locazione turistica ecc sono d'accordo che vuoi per la presenza della residenza o perché non sono interessato ad una conduzione imprenditoriale, queste soluzioni non trovano applicazione.

Il recesso del conduttore è un atto volontario e spontaneo, che non può essere preteso, all’atto di stipula, dal locatore, cercando di piegare la durata di una convenzione locativa ai suoi desideri.

Sarebbe come se un’azienda facesse firmare un contratto di lavoro quadriennale, ma il giorno stesso della sottoscrizione del contrato, si facesse firmare dall’assunto una lettera di dimissioni volontarie in bianco o a far data dal giorno X.
 

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