basty

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Segnalo una anomalia della applicazione attualmente in versione 1.2: la aliquota comunale della addizionale è imposta dalla applicazione e non è rettificabile: ed ho rilevato che non tiene conto della delibera comunale, che ha previsto l'esenzione al di sotto di una soglia.
Il canale di assistenza mail per segnalare l'anomalia stasera era saturo e non accettava ulteriori richieste.

Sarebbe auspicabile fosse introdotto anche un canale dedicato alle segnalazioni di mal funzionamento: non sono da considerarsi assistenza.
 

basty

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Aggiornamento: sono riuscito la mattina seguente ad inviare una domanda di assistenza, in realtà a segnalare il problema.

Dopo un paio di giorni sono stato contattato dalla Agenzia delle Entrate, che ha chiesto ulteriori dettagli e mi ha chiesto se disponibile, ad inviare la stampa della bozza di dichiarazione, in modo da poter simulare la medesima situazione, verificare , ed eventualmente attivare la richiesta di correzione.

Stamattina ho ricevuto la seconda chiamata, di conferma del problema e dell'errore della procedura, e l'assicurazione che è stata inoltrata a chi di dovere la segnalazione per la correzione: non mi ha potuto assicurare che la nuova versione sia disponibile entro il 30 giugno: per ora il rimedio è comunque relativamente facile: per gli acconti di giugno compilerò eventualmente con F24web il nuovo modulo cancellando la addizionale comunale prodotta da RedditiPF

Pur lamentando un canale apposito dove gli utenti possano segnalare eventuali bug delle procedure, questa volta ho riscontrato e incontrato una persona corretta, cortese, e concreta. Ed è giusto segnalare anche i casi che si concludono positivamente.

Peccato che il rapporto PA - cittadini non sempre sia improntato alla reciproca collaborazione
 

basty

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Rettifica n. 2
Oggi pomeriggio sono stato nuovamente contattato dalla assistenza Agenzia delle Entrate (3° volta): è stata riesaminato il risultato prodotto dalla procedura RedditiPF sotto il profilo tributario. E la risposta è stata che in base all'Art. 3 comma 7 del Dlgs 23/2011 , contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni fuorvianti del modello fascicolo 1 , per le eventuali soglie di esenzione per la addizionale comunale, non si deve far riferimento al rigo RV1 ,utilizzato per calcolare l'imposta in base all'aliquota stabilita (0,7%), bensì al rigo RN1 col 1 (reddito totale).

Quindi mi hanno ri-confermato che il calcolo del SW è corretto.

Ecco il testo dell'DLGS 23/2011 Art.3 c.7 citato:

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109.


Ma ecco il testo delle istruzioni:

Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti dovete compilare la casella di colonna 1 (Agevolazioni) indicando:
- codice “1”, se l’addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente

Quale reddito? Se fosse da considerare il Reddito Complessivo (RN1 col1 ...) allora non avrebbe senso calcolare la addizionale sul reddito imponibile IRPEF.

Sta di fatto che se indico la agevolazione 1=Addizionale non dovuta per reddito inferiore alla soglia ...., il sistema risponde che il comune NON HA DELIBERATO AGEVOLAZIONI, il che non corrisponde al vero.

Il regolamento Comunale a sua volta in merito al calcolo all'art. 2 non specifica quale reddito, ma all'art 5 sulle esenzioni scrive:

.... mentre nel caso di superamento del detto limite (soglia) , l'imposta si calcola sull'intero reddito complessivo ..... (dove però l'indicazione lascia intendere che la soglia non funziona come franchigia)
------------------------
Dura la vita anche a voler essere contribuenti corretti

ps: se non chiedo troppo, mi piacerebbe conoscere il parere di @Nemesis o @uva, (o chiunque abbia approfondito la questione) su come interpretare il riferimento alla soglia di esenzione sul reddito, e su cosa si calcoli la eventuale addizionale comunale.
 
Ultima modifica:

uva

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contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni fuorvianti del modello fascicolo 1 ,
Secondo me le istruzioni non sono fuorvianti.

A pag. 117 per quanto concerne il rigo RN1 colonna 1 sta scritto:

Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (lettera g, articolo 1, comma 692, legge di bilancio 2020) devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

Quindi il contribuente deve prima verificare se ha diritto all'esenzione in base al Reddito di cui al rigo RN1 colonna 1 e a quanto deliberato dal suo Comune.
Se non ne ha diritto calcola l'addizionale in base al reddito imponibile, che è quello indicato al rigo RN4 e ripetuto nel rigo RV1.
 

uva

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se indico la agevolazione 1=Addizionale non dovuta per reddito inferiore alla soglia ...., il sistema risponde che il comune NON HA DELIBERATO AGEVOLAZIONI, il che non corrisponde al vero
Questo mi pare strano. Ma non ho esperienza diretta e non approfondisco l'argomento perché nelle (poche) dichiarazioni di cui mi occupo i contribuenti hanno livelli di reddito che non gli permettono di usufruire dell'esenzione.

l'indicazione lascia intendere che la soglia non funziona come franchigia
A Torino:
Se il reddito imponibile IRPEF supera la soglia di esenzione di € 11.790,00, l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo.
(Le aliquote sono progressive per scaglioni)
 

uva

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Dura la vita anche a voler essere contribuenti corretti
Io faccio un ragionamento molto semplice:
1) In base al proprio reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 1 "Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali" il contribuente verifica se e a quali agevolazioni ha diritto.
2) Per calcolare l'IRPEF, e relative addizionali nel caso non si abbia diritto alle agevolazioni, il reddito imponibile è quello di cui al rigo RN4.
 
Ultima modifica:

basty

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Intanto grazie @uva per le risposte: ovviamente è un caso particolare che immagino non ti possa aver riguardato direttamente. E immagino quindi non ti interessi molto approfondire per puro spirito "accademico".

Se però vogliamo esaminarlo in dettaglio per pura conoscenza, non liquiderei la questione con
un ragionamento molto semplice

Intanto non ho scritto (finora) che le istruzioni sono errate, ma ho usato il termine fuorvianti che non mi pare fuor di luogo, visto che alla conclusione cui tu e i consulenti Agenzia delle Entrate pervengono, cui io stesso sul momento convenivo, è frutto del "combinato disposto" di affermazioni a pag 117 -RN1 da te anche citato, da associarsi a quanto indicato al quadro RV per il rigo RV17 di pag. 140 e 145.

Riporto esplicitamente il comma 7 del Dlgs 23/2011 cui si fa riferimento
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.


Ma sai che quando mi si presenta una questione, per carattere e per forma mentis, tendo a ricercare la soluzione, indipendentemente dall'interesse diretto, che deve essere o bianca o nera: se no si deve confermare la ambiguità.

Veniamo alla sostanza:
1) A pag 140 delle istruzioni, relativamente al quadro V sta scritto:
12. QUADRO RV –- Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
Chi è tenuto al pagamento - Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all’anno 2022, risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero sempreché quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.
Chi non è tenuto al pagamento - Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:
-possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF; (eccetera)

2) All'art 3 del Dlgs 23/2011 si recita:
Art. 3
Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa ...(omissis).
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione .......... puo' essere
assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta,
operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali
,
nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione;..

PRIMA DOMANDA:
Se il contribuente avesse solo redditi da locazione in cedolare secca (esenti da IRPEF) anche superiori alle soglie succitate, es 16000€, se ne dovrebbe dedurre NON essere dovuta alcuna addizionale, benchè il reddito complessivo fosse superiore a qualsivoglia soglia.

SECONDA D.
Se il contribuente possiede redditi IRPEF e redditi esenti, l'addizionale viene calcolata solo sulla quota IRPEF riportata in RV1, dove sono esclusi i redditi esenti.
Ora non ti sembra contraddittorio far rientrare nella casistica dei benefici citati al comma 7 del Dlgs, la soglia di esenzione reddituale facendo riferimento al reddito complessivo comprensivo dei redditi esplicitamente esentati dalla addizionale comunale? Ne vedrei una contraddizione rispetto al caso della domanda precedente.

Mi sentirei quindi di dire, che è comprensibile partendo da una applicazione letterale delle disposizioni, assoggettare un reddito RV1 inferiore alla soglia di esenzione, se il reddito complessivo è superiore alla soglia.
Per altro non ho trovato sul regolamento comunale un esplicito riferimento del valore di soglia al reddito complessivo (RN1 col 1)

Ma allora è meno comprensibile il dettato generico del comma 7, che fa di tutte le erbe un fascio, e non distingue sul caso particolare dove in caso di cedolare secca, tale reddito viene escluso dalla imposizione IRPEF e relative addizionali.

Non pretendo da te una condivisione. Ben accette osservazioni sul piano analitico.

Credo che se ho tempo, mi divertirò a proporre un interpello!
 

basty

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Proprietario Casa
Riassumendo, in sintesi:

Soglia di reddito esente da addizionale, deliberata dal comune: 15000€.

Uno che abbia un reddito complessivo di 30.000€ totalmente esente IRPEF (es da cedolare secca), non versa un euro di addizionale comunale.

L'altro che abbia un reddito IRPEF di 14500€, più 1000€ di reddito esente, per un totale di 15500€ , deve versare una addizionale pari a 101,5 €

E' un risultato che grida vendetta.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
E' un risultato che grida vendetta.
Non sono d'accordo.

Perché da ciò che hai scritto sembra che il contribuente
che abbia un reddito complessivo di 30.000€ totalmente esente IRPEF (es da cedolare secca)
non pagando IRPEF e addizionali abbia solo vantaggi.

E' giusto ricordare anche gli "svantaggi" della cedolare secca rispetto alla tassazione ordinaria del reddito da locazione:
- l'imponibile è il 100% del canone (invece del 95%),
- si perdono tutti gli oneri deducibili e tutte le detrazioni,
- non si può applicare l'adeguamento Istat dei canoni.

Secondo me ogni contribuente dovrebbe ragionare in base alla sua situazione complessiva.
Il tax planning, rivedibile annualmente, permette di ottimizzare la tassazione passando da un regime all'altro rimanendo nella legalità.

Volendo ampliare il discorso si può discutere sulle flat tax, che spesso vengono criticate proprio perché non sono progressive come l'IRPEF.
C'è chi sostiene che vìolano la Costituzione per la quale il sistema tributario italiano si basa sul criterio della progressività.
Altri vorrebbero mantenerle ed ampliarne l'uso per far emergere l'evasione fiscale e avvantaggiare determinate categorie di contribuenti (lavoratori autonomi).
Ma non è l'argomento di questo thread.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sono d'accordo.
Assolutamente lecito. Ma fai in sostanza una valutazione di merito.

Ovviamente anche la mia è una conclusione che in fondo valuta il merito, ma si rifà a dei dati e cerca di seguire una logica. Senza cercare vantaggi o svantaggi.

Hai aggiunto considerazioni legate alla progressività ecc: sono aspetti a cui non mi riferivo. La mia obiezione, almeno nelle aspettative, non riguardava la progressività, che per altro sappiamo essere oggetto di discussioni, ma al puro tecnicismo che porta ad esiti per me singolari.

E se la logica delle esenzioni di cui si parla è associata al "reddito", non meglio definito, resta singolare che per una via il primo con reddito di 30k sia esente, e l'altro con reddito di 15k abbia una addizionale, tra l'altro indotta da un addendo teoricamente esente.
30k€ o più di redditi cedolarizzati non contano (giustamente) nulla. 1K€ cedolarizzati vengono invece computati e possono far superare la soglia, pur essendo esenti, per valutare il reddito che si presume si dovrebbe intendere come capacità reddituale.

Poichè si potrebbe ulteriormente ampliare la forbice del mio esempio, diventa trascurabile la differenza tra il 100% e 95%, così come le regole accessorie (per altro appunto distorsive) sulla facoltà di detrazioni. (hai incluso anche le deduzioni su cui ho dubbi ma non riguarda la presente discissione.)

In ogni caso grazie.
 

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