betty

Membro Attivo
per questo tipo di contratto cosa devo fare?Lo devo una volta compilato portarlo all'ufficio dell'entrate?Il canone di affitto lo posso decidere io oppure ci sono delle tabelle da consultare nel mio comune?Grazie...
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
La misura del canone è affidata alla contrattazione collettiva (nelle aree metropolitane ad alta tensione abitativa e comuni limitrofi). La condizione essenziale per la valida stipulazione di un contratto di questa natura è l'utilizzo del modulo-tipo stabilito negli accordi locali. Un'eventuale difformità formale non produce - comunque - l'invalidità del contratto, sempre che siano rispettati i vincoli fissati dagli accordi locali in tema di transitorietà, durata e di misura del canone. Se è la prima volta che stipuli un contratto di questo tipo, ti consiglio di rivolgerti ad un sindacato o ad una organizzazione della proprietà.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Occorre riportare sul contratto il motivo specifico per il quale viene stipulato, ad esempio esigenze di lavoro a tempo DETERMINATO del futuro conduttore, riportando gli estremi della documentazione che certifica il motivo. La durata massima è di 18 mesi. Non esiste rinnovo automatico. Può trasformarsi in un contratto 4+4 se il lavoro a tempo determinato si trasforma in lavoro a tempo indeterminato.
 

raflomb

Membro Assiduo
Per soddisfare esigenze di stipula di contratti "transitori", da parte dei proprietari/locatori e degli inquilini, l'intesa raggiunta al ministero dei lavori pubblici (la convenzione nazionale) stabilisce che questi rapporti locatizi abbiano una durata non inferiore a un mese e non superiore a 18 mesi. Le "motivazioni" che permetteranno di concretizzare questi rapporti locatizi individuate a livello locale fra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini.

Il contratto-tipo "transitorio" dovrà prevedere una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza transitoria del locatore e dell'inquilino, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della "transitorietà" abitativa, il contratto-tipo dovrà prevedere che la durata del contratto "transitorio" verrà sostituita da quella prevista per il contratto "libero" (nella stragrande maggioranza dei casi 8 anni: cioè almeno 4 anni iniziali, che si rinnoveranno automaticamente per un ulteriore quadriennio, a meno che il locatore non possa far valere sue specifiche "necessità").

L'esigenza abitativa "transitoria" dell'inquilino dovrà essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. La confedilizia segnala che i contratti "transitori" non potranno essere stipulati prima dell'emanazione del decreto ministeriale atteso entro la prima decade di marzo; il mancato rispetto di questa precisa indicazione potrebbe comportare l'inclusione del contratto "transitorio" nell'area "libera" (cioè con durata di 8 anni). Gli affitti dei contratti "transitori" nelle undici aeree metropolitane, nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, saranno definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi fissati a livello locale per i contratti "concordati". I valori dovranno essere espressi in lire/mq.utile
 

raflomb

Membro Assiduo
Correggo e chiarisco:
Il contratto transitorio è regolato dall’art. 5 della L. 431/98 che stabilisce che "il decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 definisce le condizioni e le modalit’ per per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti". Il decreto cui si riferisce l’articolo citato (che ’ sta stato emesso di concerto dai Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze in data 5/3/99) dovrebbe recepire e di fatto ha recepito i contenuti della convenzione nazionale precedentemente realizzata con l’intervento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Come si ricorder’, il, il meccanismo è il medesimo del convenzionato per uso abitativo stabile (3+2), con il ricorso alla contrattazione collettiva a livello nazionale per individuare i criteri generali per la definizione dei canoni e la durata dei contratti, che devono costituire la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell’art.2. Valgono pertanto per il transitorio le medesime considerazioni che si fecero per il convenzionato (3+2), su una iniziale diffidenza di fondo da parte degli utenti, per un paventato eccessivo avvicinamento del sistema delle locazioni ad uso abitativo a quello tipico del diritto del lavoro con la contrattazione collettiva, con canoni prefissati troppo bassi e la impossibilit’ di di accordi fruibili a causa di una eccessiva sindacalizzazione della materia.

Almeno per quanto concerne l’entit’ del del canone il rischio pare scongiurato e i parametri fissati con i vari accordi su base locale, che sono gli stessi del convenzionato ad uso abitativo, sembrano in prima battuta soddisfacenti. Viceversa non si può non ravvisare alcune scelte criticabili che, come diremo sotto, sono senz’altro da attribuire alla tipica tendenza delle associazioni sindacali, di dimostrare la massimizzazione dei risultati per le rispettive categorie, puntando su obbiettivi ideologici, di principio a volte anche perdendo di vista lo stesso interesse della categoria tutelata.

Ma veniamo ad indicare le caratteristiche principali richieste per la stipula di un contratto transitorio come da convenzione nazionale e quindi non derogabili neanche a livello locale:

1. Durata da 1 a 18 mesi;

2. Dichiarazione delle parti che esplicitino l’esigenza transitoria;

3. Onere per il locatore di confermare prima della scadenza i motivi di transitoriet’ e s e sanzioni conseguenti in caso di mancanza dell’uso dichiarato;

4. Canone convenzionato;

5. Utilizzo del modulo di contratto predisposto allegato alla convenzione nazionale ed agli accordi locali.
 

betty

Membro Attivo
Ma il conduttore puo scegliere il contratto transitorio per motivi di lavoro, ke necessariamente nn riguardono solo il fatto che il suo contratto da tempo determinato si trasformi a tempo indeterminato ma anche per mobilità ..o altro...è difficile oggi giorno specificare esattamente la certezza sul lavoro Saluti :???::???::???:
 

ROSYDEPA

Nuovo Iscritto
non ho capito bene:
Quanto tempo prima della scadenza del contratto il proprietario deve mandare la lettera che giustifichi la transitorieta' ?.
E poi ........ il contratto posso farlo di 11 mesi se il contratto di lavoro e' di sei mesi? cosa rischio ?
Se invio la lettera nei termini ma poi succede che il contratto di lavoro si trasformi in contratto a dempo indeterminato rischio che il mio contratto si trasformi 4+4 ????
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Se invio la lettera nei termini ma poi succede che il contratto di lavoro si trasformi in contratto a dempo indeterminato rischio che il mio contratto si trasformi 4+4 ????

Credo che se il contratto di lavoro si trasforma nel tipo a tempo indeterminato il contratto di locazione diventa, o automaticamente o su richiesta del conduttore, un contratto libero, ossia un 4+4. Insomma il contratto transitorio è una bella rogna per il locatore.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto