FDN73

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti,
sono sposato in regime di separazione e mia moglie non lavora in quanto deve guardare il nostro bimbo di due anni, ma prevede di lavorare in futuro.
Sono proprietario di un appartamento (acquistato quando ero single) del quale ho goduto a suo tempo delle agevolazioni prima casa, il mutuo è stato estinto l'anno scorso.
Su tale appartamento per 5 anni ancora posso recuperare una quota di spesa per ristrutturazioni effettuate nel 2005-2007.
Ora vorrei acquistare un altro appartamento più grande, e vorrei godere delle agevolazioni prima casa anche per questo, tenendo l'altro per affittarlo in attesa che si creino le condizioni per venderlo, visto che ho dei problemi di infiltrazione d'acqua negli scantinati da risolvere.
Cosa mi consigliate, tenendo conto che non voglio perdere i 5 anni di recupero spese di ristrutturazione:

1) donarlo a mia moglie (che però non lavora e non può recuperare le spese sul 730!)
2) donarlo a mia mamma (che riceve pensione)

In questo modo potrei indicare il nuovo appartamento come prima casa.
Il punto 1) è risolvibile facendo il 730 congiunto io e mia moglie?
Grazie a chi sappia chiarirmi le idee...
 

bali

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon Giorno
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2010 hanno percepito redditi dei fabbricati per un
importo superiore a 500 euro annuo.
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 delle istruzioni e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730 (e mi pare di aver capito che lei lo presenta).
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo
in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Da quanto sopra indicato, calcola il reddito del tuo immobile e vedi se superi il limite fissato e saprai se presentare il 730 di tua moglie o se ne è esonerata( quando affitterai l'appartamento il reddito sarà sicuramente superiore al limite) . Le ricordo che in ogni caso il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni, o per chiedere
rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per l'anno cui si riferisce la dichiarazione.
Premesso tutto quanto, credo sia indifferente a chi donare l'appartamento. Forse sarebbe meglio al coniuge per una questione di eredità, perchè se il bene venisse donato a sua madre, in caso di decesso (il più tardi possibile!)l'immobile verrebbe suddiviso tra i figli in parti uguali e cioè lei e i suoi fratelli, nel caso lo donasse a sua moglie verrebbe suddiviso per il 50% a lei e il restante 50% tra i suoi figli.

Per ulteriori informazioni puoi consultare Agenzia delle Entrate - 730/2011 - Modello e istruzioni 730/2011
www.agenziaentrate.gov.it/.../entrate/cosa_devi_fare?.../... -

spero di esserle stata utile.
 

FDN73

Nuovo Iscritto
La ringrazio per la chiara ed esaurente risposta, che conferma i miei pensieri - procederò alla donazione dell'appartamento a mia moglie.
Grazie e buona giornata!
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
io ci penserei bene. la donazione a tua moglie rischia di ledere il diritto alla legittima di tuo figlio e nessuna banca concede, per quanto ne so io, prestiti per simili acquisti. dunque potresti avre difficoltà a vendere.
 

bali

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si arianna26 hai ragione, però per risolvere il problema il figlio può rinunciare all'eredità:
<<La devoluzione dell'eredità deve avvenire obbligatoriamente a favore dei cosiddetti eredi "legittimi", salvo che essi non dichiarino formalmente di rinunciarvi. >>
Mutuo: Immobili da Donazione

Saluti
 

bali

Membro Attivo
Proprietario Casa
Discutendo con un amico che lavora nel settore mi spiegava che, se si desidera vendere un immobile proveniente da donazione, si può garantire l’acquirente da una possibile azione contro di lui facendo prestare al donante una fidejussione bancaria in favore dell’acquirente ( metodo accettato dalle banche).

<< Questo tipo di garanzia può essere utilizzata dopo la morte del donante, solo in tale momento, infatti i legittimari lesi potrebbero far valere i propri diritti di legittima contro la donazione.
Dal momento che i legittimari sono considerati eredi del defunto, e poichè gli eredi rispondono degli obblighi contratti in vita dal “de cuius”, si troverebbero soggetti all’alternativa tra rinunciare all’azione di riduzione sul bene di cui trattasi o esperirla dovendo però risarcire i danni relativi provocati all’acquirente del bene donato.>> Marketing immobiliare, immobili in movimento!

Saluti
 

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