Buongiorno a tutti,
la regolamentazione esistente in materia di sicurezza sui cantieri di lavoro è estremamente rigida e rigorosa, direi addirittura asfissiante. Per chi avesse intenzione di dedicarci del tempo, sul T.U. Dlgs 81/08 e Dlgs 106/09 troverà di cui approfondire. Nel cantiere edile possono accedere solo le persone che hanno un ruolo nello svolgimento del medesimo, ed ancorpiù, i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza e controllo, devono essere riportati nella documentazione di cantiere, e la loro attività deve derivare da incarico scritto. L'affidamento dell'appalto, salvo patto contrario, determina l'acquisizione del possesso (non la proprietà) del cantiere (quindi anche dell'opera) all'impresa, tale possesso è in carico alla ditta fino alla conclusione dei lavori, che devono risultare da da atto scritto. Durante questo lasso di tempo, il proprietario non ha la possibilità di accedere alle aree dove vengono svolte le opere (se ciò non deriva da atto scritto), benchè la proprietà sia la sua. Abitualmente la presenza del proprietario dell'opera nel cantiere di lavoro viene tollerata, nonostante vi siano stati nel tempo degli episodi infortunistici anche gravi, derivanti da questi comportamenti. Per farvi un esempio comparativo, provate a portare l'auto di vostra proprietà ad eseguire una manutenzione in concessionaria, e chiedete al meccanico di stare in auto durante l'esecuzione dei lavori in quanto l'auto è la vostra e quindi ne avete il diritto. Oppure provate a versare dei soldi in banca e chiedete al Direttore di farvi avere le chiavi dell'Istituto e della cassaforte, perchè avete tutto il diritto di controllare a piacimento i soldi di vostra proprietà.
Nel caso specifico direi che il Responsabile della Sicurezza del cantiere, dovrebbe notificare con atto scritto al "controllore" il divieto di accesso alle opere, in difetto tale intromissione forzosa non autorizzata potrebbe essere assimilata a comportamento illecito.