basilico

Membro Attivo
Ciao
chiedo aiuto, cerco di spiegare la situazione.
Nel condominio dove vivo ci sono due appartamenti sotto asta giudiziaria ma ultimamente ne è stato venduto uno e chi l'ha comprato (sembra da accordi col tribunale) non si fa carico delle spese pregresse.
L'amministratore ha quindi suddiviso le spese straordinarie di queste due appartamenti su noi restanti condomini e a questo punto mi chiedo è normale la procedura, doveva agire diversamente l'amministratore ?
Questi soldi da noi anticipati c'è un modo per recuperali?

grazie
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno, anche chi acquista tramite asta giudiziaria risponde verso il condominio (in solido con il precedente proprietario / debitore esecutato) solo per le spese dell'esercizio in corso al momento dell'aggiudicazione e di quello precedente.
Questo aspetto non è e non può essere frutto di 'accordi con il tribunale', essendo invece previsto e disciplinato dalla legge (art 63 disp att cc).

Queste spese il Condominio PUÒ chiederle al nuovo proprietario ma potrebbe anche aver ottenuto un decreto ingiuntivo per intervenire nella procedura esecutiva e soddisfarsi sul relativo ricavato.
Il Condominio ovviamente non può 'duplicare' gli incassi.

Inoltre, per le sole spese straordinarie, vale la regola per cui è tenuto a pagarle SOLO chi era condòmino al tempo della deliberazione dei lavori / opere. Quindi in tal caso non possono essere chieste all'aggiudicatario se il decreto di trasferimento è successivo alla delibera.

Se è stato deliberato DALL'ASSEMBLEA (non certo dall'amministratore) di fare anticipare agli altri condòmini le quote di spese straordinarie degli immobili pignorati, il Condominio dovrà tempestivamente chiedere un decreto ingiuntivo per intervenire nella procedura esecutiva e recuperare le quote dei morosi.
Le consiglio di chiedere conferma all'amministratore che si sia attivato in tal senso, cosa che è tenuto a fare.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Sempre che non esista un Creditore privilegiato, tipo la Banca
Queste sono valutazioni tecniche che può svolgere solo un legale.

Anche nel caso (frequente) di pignoramento immobiliare avviato dalla banca, l'amministratore è tenuto ad attivarsi con il decreto ingiuntivo, che ovviamente potrà essere usato come titolo esecutivo anche in sedi ulteriori e distinte rispetto alla procedura esecutiva che riguarda l'immobile sito nel Condominio stesso.

Semmai l'unica eccezione è la dispensa espressa dal recupero del credito deliberata dall'assemblea... (ma non mi pare fosse questo il caso presentato dal postante)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Queste sono valutazioni tecniche che può svolgere solo un legale.
Con tutto il rispetto, non entro nel merito della procedura, ma nel merito della valutazione.

Sono interessato alla questione, per via di un caso similare.

Il costruttore del condominio dove avevo acquistato la mia prima casa, si era riservato a fine vendite 8 su 18 degli alloggi della palazzina.

Dopo circa 25 anni, questo impresario fallisce: e le banche creditrici godevano di una ipoteca primaria.

L'amministratore ha tentato di insinuarsi nel fallimento, ma non ci sono state possibilità: alla fine delle vendite giudiziarie, il Condominio è rimasto con un debito consistente, che ha dovuto ripianare.

Ogni azione legale, o richiesta di decreto ingiuntivo, avrebbero ulteriormente gravato sul Condominio, senza alcuna speranza di ricavare qualcosa: quindi la valutazione dell'assemblea è stata quella di rimanere ai primi danni.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Con tutto il rispetto, non entro nel merito della procedura, ma nel merito della valutazione.

Sono interessato alla questione, per via di un caso similare.

Il costruttore del condominio dove avevo acquistato la mia prima casa, si era riservato a fine vendite 8 su 18 degli alloggi della palazzina.

Dopo circa 25 anni, questo impresario fallisce: e le banche creditrici godevano di una ipoteca primaria.

L'amministratore ha tentato di insinuarsi nel fallimento, ma non ci sono state possibilità: alla fine delle vendite giudiziarie, il Condominio è rimasto con un debito consistente, che ha dovuto ripianare.

Ogni azione legale, o richiesta di decreto ingiuntivo, avrebbero ulteriormente gravato sul Condominio, senza alcuna speranza di ricavare qualcosa: quindi la valutazione dell'assemblea è stata quella di rimanere ai primi danni.
Buonasera, quello di cui parla lei è un caso ben diverso, dove si parla di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e non di una mera procedura esecutiva immobiliare concernente un immobile presente nel Condominio.

Peraltro, da quanto ci riferisce, l'amministratore si era correttamente attivato con una domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

In tal caso, evidentemente, non era stato possibile intervenire direttamente in una procedura esecutiva (se presente) e, dopo il fallimento, la legge esclude la possibilità di avviare procedure esecutive da parte dei singoli creditori. Viene gestito tutto dal Curatore fallimentare (non scendo nei dettagli perché l'argomento è complesso e non lo si può trattare in un post sul forum).

Sicuramente al termine della procedura fallimentare il legale a suo tempo incaricato dall'amministratore avrà presentato una relazione all'assemblea condominiale ed in base a quella sarà stato deciso che non vi era convenienza nel procedere con ulteriori iniziative di recupero.
Si tratta di un caso molto peculiare quindi credo non abbia molto senso assimilarlo a quello del postante.

Quando si tratta di debitori persone fisiche il consiglio generale che rimane valido è:
1) verificare se vi è la possibilità di sanare la posizione debitoria con un piano di rientro;
2) in mancanza di quanto sopra, verificare che l'amministratore si attivi tempestivamente tramite un legale per ottenere un decreto ingiuntivo;
3) a seconda dell'importo del credito e di tutti gli altri elementi rilevanti nel caso concreto, adoperare il titolo esecutivo per iscrivere ipoteca giudiziale, avviare una procedura esecutiva o intervenire in quella eventualmente già pendente.

L'amministratore è di norma tenuto a seguire questo iter o comunque ad attivarsi in via giudiziale per il recupero dei crediti. Non si tratta di opinioni...
Vedi art. 1129, comma 9, codice civile: "Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice."
 

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