BeppeX88

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Con un inquilino non potrai acquistare come prima casa e non potrai detrarre gli interessi del mutuo. Valuta bene se è il caso di cercare altro
 

Franciccio

Membro Junior
Proprietario Casa
Con un inquilino non potrai acquistare come prima casa e non potrai detrarre gli interessi del mutuo. Valuta bene se è il caso di cercare altro

Non sapevo di questa cosa. Io sapevo che ci sono 18 mesi di tempo per dichiarare la propria residenza nell’immobile acquistato.
Tieni conto che io sono residente in un immobile in affitto e non nella casa donata dai miei, ubicata in altra regione. Questo elemento và approfondito perché potrebbe diventare un fattore particolarmente critico.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
pensavo anche io che i lavori sulla facciata potessero farsi,
Concordo.
Facendo i lavori sulla facciata non vedo alcun problema per l'inquilino, al quale continueresti a garantire il pacifico godimento durante la locazione (art. 1575 Cod.Civ.)
Né occorre che tu ottenga il suo consenso.
 

Franciccio

Membro Junior
Proprietario Casa
Quanto al riferimento contrattuale all’art.3 della legge 431/98, vi allego l’articolo del contratto di locazione che lo cita esplicitamente.
Cosa ne pensate?
 

Allegati

  • 298CB2D2-3489-46F0-B43A-F07A77A5204B.jpeg
    298CB2D2-3489-46F0-B43A-F07A77A5204B.jpeg
    89,1 KB · Visite: 46

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Cosa ne pensate?
Che indipendentemente da ciò che si scrive nei contratti, vale quanto previsto dalla legge 431/1998.

Art. 3.
Disdetta del contratto da parte del locatore

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
 

Franciccio

Membro Junior
Proprietario Casa
Sei stato chiarissimo.
Grazie davvero!
Quindi a questo punto dovrei farmi dare prima possibile una copia della raccomandata per verificare che la disdetta sia stata effettuata ai sensi di quanto da te sottolineato. In caso fino al 31 luglio ci sono ancora i tempi tecnici per eventuali rettifiche.
Peraltro se io riuscissi a fare il rogito entro il 31 luglio (ma la vedo dura) ci sarebbero i tempi tecnici affinché io chieda la disdetta ai sensi del punto a) del medesimo articolo.
 

Franciccio

Membro Junior
Proprietario Casa
Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa - Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Ho letto la nota.
Quindi, se ho ben capito, non serve neanche che io acquisisca entro 18 mesi la residenza presso l’immobile acquistato. Ma è sufficiente che io entro 18 mesi abbia residenza nella stessa città dell’immobile acquistato, cosa che di fatto è già verificata ad oggi.
Ovviamente non devo aver beneficiato delle agevolazioni della prima casa in altro immobile.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto