Emi Monza

Membro Attivo
Proprietario Casa
buonasera
grazie per le risposte che riuscirete a farmi avere. Sono proprietaria di un appartamento di tre stanze piu' cucina,soggiorno e bagno, attualmente vuoti e che nell'intenzione vorrei affittare a studenti.
Ora pero' mi si presenta l'occasione di affittare una di queste stanze ad una ragazza con un lavoro temporaneo che ci abiterebbe per sei mesi.
Come regolarizzare la posizione? Contratto di affitto ? o altro?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
affittare una di queste stanze ad una ragazza con un lavoro temporaneo che ci abiterebbe per sei mesi.
Potresti stipulare un contratto di locazione transitorio, la cui durata per legge deve essere compresa tra 1 e 18 mesi.
L'esigenza transitoria dell'inquilina deve essere citata nel contratto ed opportunamente documentata con il suo contratto di lavoro a tempo determinato.

Qui il testo dei contratti transitori (Allegato B al D.M. 16/01/2017):
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche il contratto transitorio deve rispettare i canoni stabiliti dagli accordi territoriali?
Tale contratto va eventualmente vidimato dalle associazioni al pari del concordato?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
1. Anche il contratto transitorio deve rispettare i canoni stabiliti dagli accordi territoriali?
2. Tale contratto va eventualmente vidimato dalle associazioni al pari del concordato?
1. Si se esistono gli accordi, altrimenti quelli del D.M. 16.01.17
2. Si se vuoi usufruire delle agevolazioni fiscali su IMU e IRPEF.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
D.M. 16.01.17
[/QUOTE
Che all'art. 2, c. 2 distingue i Comuni in base al numero di abitanti superiore o inferiore a 10.000:

2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria
relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti
superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo
censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi
massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee,
come individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali relativi ai
contratti di cui al presente articolo possono prevedere variazioni,
fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi
anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari
esigenze locali. ........
 

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