stefi3

Membro Attivo
Buongiorno sono in affitto da 8 anni ed il proprietario di casa mi ha chiesto di rendermi disponibile a fare vedere la casa a qualcuno che potrebbe essere interessato all' acquisto. Non ho ricevuto alcuna raccomandata da parte sua mi ha detto che per ora se ha qualcuno vuole solo mostrarla io ho ceduto una volta e l' ho fatta vedere ma ora voglio piu' mostrarla a nessuno finche' ci vivo io e pago l' affitto. Non sono obbligata giusto e' mio diritto rifiutare Grazie
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Leggi il tuo contratto di affitto. Di solito c'è un articolo che riguarda le visite in caso di vendita, se nulla è specificato nel contratto, il proprietario ha comunque il diritto di visitare l’immobile, per validi motivi ( e la vendita è un motivo valido), concordando con te il giorno e l'ora della visita. Non può piombarti in casa senza avviso ma tu devi concedere le visite.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Nei contratti di locazione si scrive generalmente una clausola tipo questa:

Articolo 13 (Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….……………………………………………..………………....


Controlla cosa c'è scritto nel tuo contratto.

Per quale motivo vorresti opporti alle visite?
 
Ultima modifica:

glombardo

Membro Attivo
Proprietario Casa
buongiorno, è previsto per legge e quindi sei obbligata ha consentire l'accesso nell' immobile; solitamente un giorno a settimana per almeno due ore.
Poi sei sempre libera di rifiutarti assumendoti le tue responsabilità in sede civile.
 

glombardo

Membro Attivo
Proprietario Casa
In merito al diritto di visita nell’immobile locato del proprietario non esiste una normativa specifica che regolamenta le stesse.

Le sentenze che sono intervenute sull’argomento hanno statuito un generico obbligo di visita a carico dell’inquilino sulla base degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, relativi agli obblighi di buona fede e correttezza cui sono tenuti il locatore e il conduttore.

Sulla scorta di tali principi, le visite devono essere validamente motivate e anche concordate, negli orari e nei giorni, con il conduttore, sulla base anche di quanto statuito in proposito nel contratto (sia esso a canone libero o a canone concordato)

Quali possono essere i motivi delle visite?​

In sostanza, il locatore ha il diritto di visitare e far visitare l’immobile in locazione per vari motivi, ad esempio qualora intenda stipulare con altri un contratto di locazione allo scadere di quello in essere, qualora intenda vendere l’immobile ecc.

Un’altra motivazione importante alla base dell’esercizio il diritto di visita può essere quella di verificare l’efficienza del fabbricato e provvedere all’eliminazione di quelle problematiche che possano compromettere il buono stato dell’immobile. Ciò in quanto il locatore è tenuto ad un obbligo di custodia e vigilanza dell’immobile locato che gli impone di controllare, attraverso tali visite periodiche, il buono stato dell’immobile medesimo.

Conseguenze in caso di rifiuto del conduttore​

La sentenza della Cassazione n. 5133 del 1979 ha affermato che, qualora il conduttore impedisca la visita dell’immobile a coloro che vorrebbero acquistarlo, lo stesso diventa inadempiente rispetto alla locazione e può andare incontro ad un’azione di risoluzione contrattuale da parte del locatore.

Allo stesso modo, anche il rifiuto ingiustificato dell’inquilino alle visite esercitate per uno degli altri motivi detti, può fare incorrere il conduttore in un inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del contratto.

Possibilità di chiedere il risarcimento del danno​

In un’altra sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso in cui il conduttore ostacoli il diritto di visita dell’immobile messo in vendita, debba risarcire il proprietario, dal momento che tale comportamento pregiudica le trattative e la possibilità di vendita dell’immobile stesso.

Azione d’urgenza del proprietario​

Il diritto del proprietario può essere tutelato con un’azione d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., costituendo l’ostacolo al diritto di visita un pregiudizio imminente e irreparabile che potrebbe essere pregiudicato dai lunghi tempi di un giudizio ordinario, in quanto il proprietario non potrebbe esercitare diritto di visita per tutta la durata dello stesso.

È stato tuttavia osservato dalla giurisprudenza che è illegittima la clausola del contratto di locazione che preveda la possibilità di esercizio di tale diritto di visita ad esempio per 3 ore al giorno di ogni giorno non festivo. In tal caso, la sentenza che ha affrontato il caso, ha limitato tale diritto di visita ad un’ora sola di un solo giorno della settimana, previo accordo tra le parti, in modo da salvaguardare i rispettivi diritti di proprietario e conduttore.

Tentativo di soluzione stragiudiziale​

Prima di avviare l’azione giudiziaria, in ogni caso è importante inviare una lettera preliminare in cui il locatore dovrà richiedere al conduttore di consentire il legittimo esercizio del suo diritto di visita, dando un termine allo stesso (in genere 15 giorni), evaso il quale si ricorrerà al Tribunale.
 

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