Seth

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Proprietario Casa
Torno sull’argomento già trattato in Benefici prima casa Ditemi per cortes se è giusto quanto segue…

Caso 1. Tizio ha ereditato anni prima, pagando imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per “prima casa”, la nuda proprietà di una abitazione nello stesso Comune dove tra qualche mese vuol acquistare un alloggio con agevolazione prima casa sull‘imposta di registro, avendone diritto. Anche in caso di ricongiungimento della nuda proprietà con l’usufrutto (inaspettata morte dell’usufruttuario) prima del rogito, Tizio può ancora usufruire dell’agevolazione impegnandosi a rivendere l’altra casa entro un anno dal rogito. Ok?

Caso 2. Tizio ha ereditato anni prima, pagando imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per “prima casa”, la nuda proprietà di una abitazione nello stesso Comune dove ha poi acquistato un alloggio con agevolazione prima casa sulla imposta di registro, avendone diritto. Anche in caso di ricongiungimento della nuda proprietà con l’usufrutto (inaspettata morte dell’usufruttuario) dopo il rogito, Tizio può evitare la perdita dell’agevolazione? impegnandosi a rivendere l’altra casa entro un anno dal decesso dell’usufruttuario?

Casi 3 e 4. Sempronio eredita una quota di piena proprietà di un appartamento insieme ai fratelli, con agevolazione prima casa. Stesse domande: cosa succede se ciò succede prima di in acquisto ”prima casa” nello stesso Comune? E se invece l’eredità arriva dopo il rogito?
 

Seth

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Torno sull’argomento già trattato in Benefici prima casa Ditemi per cortes se è giusto quanto segue…

Caso 1. Tizio ha ereditato anni prima, pagando imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per “prima casa”, la nuda proprietà di una abitazione nello stesso Comune dove tra qualche mese vuol acquistare un alloggio con agevolazione prima casa sull‘imposta di registro, avendone diritto. Anche in caso di ricongiungimento della nuda proprietà con l’usufrutto (inaspettata morte dell’usufruttuario) prima del rogito, Tizio può ancora usufruire dell’agevolazione impegnandosi a rivendere l’altra casa entro un anno dal rogito. Ok?

Fin qui ho riassunto quanto emerso nel precedente thread. Se hai ereditato usufruendo dell’ agevolazione prina casa, puoi ancora comprare con le agevolazioni a patto di rivendere la casa ereditata entro un anno. Il successivo passaggio pare logico: se diventi pieno proprietario della casa ereditata in nuda proprietà, puoi comunque disfartene entro un anno dal successivo nuovo acquisto di “prima casa”, per non perdere il diritto alla nuova agevolazione.

Caso 2. Tizio ha ereditato anni prima, pagando imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per “prima casa”, la nuda proprietà di una abitazione nello stesso Comune dove ha poi acquistato un alloggio con agevolazione prima casa sulla imposta di registro, avendone diritto. Anche in caso di ricongiungimento della nuda proprietà con l’usufrutto (inaspettata morte dell’usufruttuario) dopo il rogito, Tizio può evitare la perdita dell’agevolazione? impegnandosi a rivendere l’altra casa entro un anno dal decesso dell’usufruttuario?
Questo caso invece non mi è chiaro. Se il momento in cui l’usufrutto si ricongiunge alla nuda proprietà (avuta illo tempore con successione “pima casa”) equivale a un nuovo acquisto di prima casa… chi aveva intanto acquistato la prima casa a titolo oneroso… si ritrova con due prime case? E cosa può fare?

Casi 3 e 4. Sempronio eredita una quota di piena proprietà di un appartamento insieme ai fratelli, con agevolazione prima casa. Stesse domande: cosa succede se ciò succede prima di in acquisto ”prima casa” nello stesso Comune? E se invece l’eredità arriva dopo il rogito?
Mi rispondo: non importa che l’appartamento sia nello stesso comune, visto che è posseduto solo per quota con il fratello. Conta invece che è stato ottenuto in successione con agevolazione prima casa. mi pare quindi che si ricada in due casi analoghi ai primi due. Se l’eredità è precedente al nuovo rogito, occorre impegnarsi a disfarsene entro un anno. Se invece è successiva, allora non so… Temo che non si possa usufruire dell’agevolazione prima casa sulla successione se già si è comprata una prima casa, a meno forse di impegnarsi a liberarsi di questa.
Ma forse, essendoci più eredi, è sufficiente che solo uno di loro abbia diritto all’agevolazione per farla scattare anche per gli altri? E In tal caso non vale l’obbligo a rivendere l’altra “prima casa”?
 
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Seth

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Al proposito del caso 1:

“In conclusione l'istante può usufruire delle agevolazioni 'prima casa' per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, a condizione che alieni l'immobile pervenutogli per successione dal padre entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.”



Al proposito del caso 4:

“Aver usufruito dell'agevolazione prima casa per la successione non preclude l'utilizzo di un'altra agevolazione per l'acquisto di un altro appartamento (ricorrendone, ovviamente, i requisiti). Non è ammesso invece il percorso contrario: chi usufruisce di prima casa per l'acquisto non può (se è ancora proprietario dell'immobile agevolato) usufruire delle agevolazioni per la successione di un altro immobile.”

Dunque (nel caso numero 4) chi ha ricevuto la casa in eredità dopo l’acquisto della prima casa non può ancora usufruire della stessa agevolazione, capisco. (a meno, forse, di non impegnarsi a rivendere la prima casa acquistata?)

Fanno eccezione però i coeredi che hanno diritto all’agevolazione sulla successione per estensione, cioè non per “merito proprio” ma usufruendo dell’agevolazione che spetta a un altro erede. In tal caso non decadono dal beneficio neanche si rivendono la proprietà ereditata prima di 5 anni senza poi comprare una nuova prima casa entro un anno.

“La decadenza – Sia per la successione che per l’acquisto vale la regola dei 5 anni: chi ottiene l'agevolazione deve mantenere la proprietà dell'immobile, acquistato o ereditato, per quel periodo. In caso di vendita e in mancanza di riacquisto nell'anno successivo decade dall'agevolazione. Nessuna decadenza però vi è per i beneficiari per estensione.”

 

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