Se il soggetto è evidentemente incapace d'intendere e volere, ovviamente non può gestire niente e qualunque sua decisione sarebbe nulla. Pertanto, per ogni necessità occorrerà la nomina di un amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare, su richiesta del parente prossimo. Il nominativo sarà o proposto dal richiedente o scelto dal giudice fra i parenti più vicini o esterno alla famiglia, qualora non ci fosse una persona adatta.
 
Se la persona ha problemi ed ha necessità di sottoscrivere un qualsiasi accordo o certificazioni, non essendo evidente che non è in grado d'intendere e volere, chi lo assiste deve fare richiesta al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno che lo affianchi a tutte le incombenze necessarie alla vita civile dell'interdetto. L'amministratore di sostegno potrà svolgere normalmente la sua funzione per la normale amministrazione, mentre per gli interventi straordinari, tipo apertura di conto corrente, acquisto o vendita di beni immobili, dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione allo stesso giudice, che, esaminata la documentazione completa di relazione tecnica giurata, deciderà se autorizzare o cassare.
 
Grazie ma chi determina la necessità, in assenza di una perizia psichiatrica o altro? Può il giudice stabilirla autonomamente ? O serve un CTU?
Immaginavo ti riferissi a disabilità psichiche, dove spesso è difficile stabilire la soglia oltre la quale è necessario prendere provvedimenti.
Presumo che il giudice si comporti in analogia alla autorità che conferma la necessità di un Tso: lo fa sulla base di una richiesta medica di un presidio sanitario pubblico
 

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