Seurel

Nuovo Iscritto
Conduttore
Buonasera,
chiedo lumi su alcune problematiche riguardanti l'amministratore di sostegno:
mio fratello ha un invalidita' al 100%,al momento vive con nostra madre.
Volevo dunque chiedere:

1)Puo' essere un famigliare a fare richiesta di amministratore di sostegno?Quali sono i tempi?Puo' proporsi lui stesso come tale?Puo' svolgere tale incarico insieme ad altro familiare?Se e' un congiunto prossimo(genitore, sorella) puo' il giudice scegliere un parente più lontano o e' scontato che la scelta cada su di lui/lei?

2)Prima della nomina dell'amministratore di sostegno, la persona disaboile deve essere dichiarata incapace a gestire i propri averi?

3)Nel testamento, la persona invalida(ed in questo caso incapace di amministrarsi e tutelarsi) puo' ereditare un immobile e conti correnti o in tal caso dovrà' essere l'amministratore di sostegno a decidere su come amministrare un eredita' ed eventualmente, se lo ritiene vantaggioso per colui che assiste, venderla?Qualora non ci sia la figura dell'amministratore di sostegno,puo' essere esclusa dall'eredita?

4)Per avviare tale prassi bisogna recarsi di persona al tribunale del proprio comune?o basta mandare una raccontata con le proprie estremita'identificative?A quale ufficio bisogna rivolgersi?



Consigliate di curare la vicenda da un avvocato specializzato(anche per il testamento)?


Vi ringrazio
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Dipende molto da cosa volete fare voi. Tuo fratello può ricevere lasciti testamentari. Per vendere beni di sua proprietà, in caso di incapacità, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me prima ci deve essere una relazione medica (possibilmente di un medico legale) che dichiari il soggetto incapace di intendere e di volere.

Il nostro ordinamento prevede 3 istituti a sostegno dei soggetti incapaci: l’istituto dell’interdizione (art. 414 c.c.), dell’inabilitazione (art. 415 c.c.) e dell’amministrazione di sostegno (art.404 c.c.).

L’interdizione è disciplinata all art. 414 c.c. e seguenti che recita Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Il provvedimento di interdizione è subordinato alla verifica di un infermità di mente abituale che comporti un’incapacità di provvedere ai propri interessi.
A seguito dell’interdizione, l’incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ed il Giudice tutelare nomina un soggetto che provvede a rappresentare, e quindi sostituire, l’interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore.

Listituto dell’inabilitazione è disciplinato dal Codice Civile agli artt. 415 c.c. e seguenti che afferma Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono, infine, essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dellart.414 c.c. quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

L’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quanto attiene gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere validamente compiuti dal soggetto inabilitato previa autorizzazione del Giudice tutelare e con il consenso del curatore.
Il curatore è, quindi, colui che affianca l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, colui che lo aiuta nell’amministrazione del patrimonio, colui che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione i quali, per essere validi, devono essere compiuti con il suo consenso e necessitano, altresì, di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione da parte del Giudice tutelare.

Listituto dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dallart. 404 c.c. e seguenti del Codice Civile, ai sensi del quale La persona che, per effetto di uninfermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.

L’amministrazione di sostegno riduce o attenua la capacità de soggetto beneficiario solo in relazione ad alcuni atti, ossia quelli stabiliti volta per volta dal Giudice.
Ed infatti, nel provvedimento di nomina è indicato l'oggetto, l’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno: per tutto il resto il beneficiario conserva intatta la sua capacità (art. 409 c.c.), così come può in ogni caso compiere atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.


Alla luce di tutto ciò, se non ho capito male, voi necessitate di un tutore.
 
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Seurel

Nuovo Iscritto
Conduttore
Grazie a tutti per le Vostre risposte:per capire se nello specifico(persona facilmente manovrabile e raggirabile) e’ più’ idonea la figura del curatore(può’ essere un famigliare anche in questo caso) a chi mi dovrei rivolgere?
All’Asl o al tribunale?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La nomina la fa il Giudice tutelare. Pertanto, la richiesta va indirizzata a lui che richiederà la documentazione comprovante la sua condizione fisica e/o psichica. Normalmente sentirà le proposte per la nomina di chi affiancherà il soggetto debole.
 

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