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User_59176

Ospite
Sono proprietario di un appartamento che condivido con mia moglie,cittadina straniera. Siamo in regime di comunione dei beni.
Ora io vorrei passare la proprieta' a mia moglie,ma mi frena la tassa da pagare che dicono del 6%. E' cosi veramente o si puo' trovare qualche metodo per risolvere la cosa in altra maniera?
 
Sarà una donazione o una vendita? La tassazione dipende anche dal tipo di atto notarile, e comunque le donazioni sono fortemente sconsigliate perché compromettono la futura commerciabilità dell'immobile, oppure obbligano in futuro a fare la revoca della donazione per mutuo consenso, se si vuole vendere con l'acquirente sereno.
 
Sarebbe una donazione
L'imposta sulle donazioni è del 4% per il coniuge (e i parenti in linea retta), ma da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario.
Inoltre, sono dovute:
- l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore della quota ceduta;
- l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore della quota ceduta.
Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
non capisco perche' questo possa inficiare un eventuale vendita.
Perché gli immobili fatti oggetto di donazione possono essere la ragione di pretese ereditarie da parte degli eredi legittimari del donante, e cioè di coloro che hanno un inalienabile diritto a ricevere una rilevante quota del patrimonio del donante che sia poi defunto (vale a dire, principalmente, il coniuge superstite, i suoi figli e i discendenti dei figli).
Se infatti un legittimario chiama in causa il donatario perché la donazione lede la quota di legittima spettante al legittimario stesso e se il patrimonio del donatario convenuto in giudizio non è sufficiente a soddisfare le ragioni del legittimario (si pensi al caso che l’immobile donato sia stato venduto e poi sia stato scialacquato il denaro ricevuto come prezzo), allora ne può far le spese colui che in quel momento si trova a essere proprietario dell’immobile in questione, anche se egli non c’entri nulla con la famiglia del donante e con la donazione intervenuta in passato e avente a oggetto l’immobile che poi gli è stato venduto: infatti quell’immobile gli può essere chiesto in restituzione, con la quasi certezza che egli non avrà alcun ristoro economico rispetto a questa “spoliazione”.
 
L'imposta sulle donazioni è del 4% per il coniuge (e i parenti in linea retta), ma da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario.
Inoltre, sono dovute:
- l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore della quota ceduta;
- l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore della quota ceduta.
Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Perché gli immobili fatti oggetto di donazione possono essere la ragione di pretese ereditarie da parte degli eredi legittimari del donante, e cioè di coloro che hanno un inalienabile diritto a ricevere una rilevante quota del patrimonio del donante che sia poi defunto (vale a dire, principalmente, il coniuge superstite, i suoi figli e i discendenti dei figli).
Se infatti un legittimario chiama in causa il donatario perché la donazione lede la quota di legittima spettante al legittimario stesso e se il patrimonio del donatario convenuto in giudizio non è sufficiente a soddisfare le ragioni del legittimario (si pensi al caso che l’immobile donato sia stato venduto e poi sia stato scialacquato il denaro ricevuto come prezzo), allora ne può far le spese colui che in quel momento si trova a essere proprietario dell’immobile in questione, anche se egli non c’entri nulla con la famiglia del donante e con la donazione intervenuta in passato e avente a oggetto l’immobile che poi gli è stato venduto: infatti quell’immobile gli può essere chiesto in restituzione, con la quasi certezza che egli non avrà alcun ristoro economico rispetto a questa “spoliazione”.
Gentilissimo ed esaurientissimo. Essendo ormai l'unico superstite della famiglia le clausole sulla donazione non si applicano perche' al mio defungere non ci sarebbe alcuno a reclamare alcunche'.
Il mio intento era piuttosto quello di liberarmi dell'intestazione per acquistare una miglior liberta' di movimento rispetto all'Inquisizione che sta ritornando. quindi grazie, per ora ci rimugino sopra. Magari avro' qualche altro quesito tra poco.
 
Il mio intento era piuttosto quello di liberarmi dell'intestazione per acquistare una miglior liberta' di movimento rispetto all'Inquisizione che sta ritornando
Attenzione che esiste l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, ex art. 2903 c.c.
Ed entro un anno dalla donazione, il creditore non deve neanche esperire la revocatoria se vuole pignorare il bene donato, a patto che trascriva il pignoramento nei registri pubblici immobiliari (ex art. 2929-bis c.c.).
 

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