Fonte Sicet - Cap. 2 - GLI ADEGUAMENTI ISTAT
La Legge 431/98 non prevede l’applicazione degli aggiornamenti ISTAT, tuttavia normalmente il Contratto proposto dal Locatore, nei contratti liberi, prevede che il canone di affitto possa subire un adeguamento annuale che decorre dal mese successivo alla scadenza dei 12 mesi cioè dal mese nel quale inizialmente è stato firmato il Contratto. Tale normativa può essere ritenuta valida perché ha il solo scopo di consentire che possa essere mantenuto il valore monetario del canone con lo stesso potere valutario, dato che esso viene adeguato ai costi dovuti all’inflazione e non rappresenta un aumento effettivo del canone pattuito, che è un patto vietato dalla stessa legge. . Nei "Contratti Concordati" degli Accordi Territoriali, l’ISTAT deve essere sempre calcolata al 75% dell’inflazione, sulla base dell’indice calcolato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati
L'Accordo Territoriale attualmente in vigore nel Comune X risale al 2018.

Nel 2018 il locatore Tizio stipulò un contratto concordato 3 + 2 con canone mensile di € 500, calcolato in base ai parametri e alle tariffe €/mq pubblicati nell'Accordo del 2018.
Negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 Tizio (che non ha optato per la cedolare secca e ha previsto l'aggiornamento con apposita clausola contrattuale) ha aggiornato annualmente il canone in base al 75% dell'indice Istat di ogni anno.
Quindi nel 2022 il canone mensile di Tizio è diventato (ipotesi) € 560.

Durante il 2022 nello stesso Comune X il locatore Caio stipula un contratto concordato 3 + 2 per un immobile identico a quello di Tizio, con gli stessi parametri, applicando la stessa tariffa €/mq.
Tariffa che risale al 2018, perché le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo non ne hanno mai deliberato l'aggiornamento.

Se al locatore Caio non è concesso di applicare di sua iniziativa l'aggiornamento Istat alle tariffe €/mq del 2018 (ipotizzando lo possano fare solo i Sindacati firmatari dell'Accordo), il canone mensile applicabile nel 2022 da Caio è € 500 (non € 560).
Che possa succedere questo per me è inconcepibile
 
per me è inconcepibile
Capisco il tuo disappunto, ma leggendo l'art. 7, c. 4 del D.M. 16/01/2017 mi pare di capire che soltanto le Organizzazioni sindacali possono stabilire nell'Accordo Territoriale la sua durata e le modalità di rinnovo:

L'accordo definito in sede locale stabilisce la sua durata e le
modalita' di convocazione per il suo rinnovo
e assicura modalita' di
monitoraggio della sua applicazione, prevedendo forme di convocazione
straordinaria delle parti firmatarie in presenza di specifiche e
rilevanti esigenze di verifica. Fino all'adozione degli accordi

basati sul presente decreto restano in vigore, in ogni loro parte,
gli accordi precedenti.

Quindi se i Sindacati non ritengono di rinnovare/modificare l'Accordo vigente nel tuo Comune, chi lo applica (locatori e conduttori) non può di sua iniziativa modificare i parametri né aggiornare le tariffe €/mq.
 
Che possa succedere questo per me è inconcepibile

Capisco il tuo disappunto
Non so se diamo la stessa interpretazione: disappunto personale o sconcerto per la lacuna normativa?

Io trovo inconcepibile che i parametri monetari stabiliti in data X non siano soggetti a rivalutazione, del resto sempre prevista nelle due ultime leggi sulle locazioni.
La interpretazione restrittiva è priva di logica: e purtroppo emblematica del nostro modo di ragionare giuridico.
 
@supermax : visto come stanno le cose, perché non fai un contratto 6+2?
Ho visto che ti consentirebbe di aumentare il canone calcolato del 10%.
L'inquilino sicuramente l'accetta, tanto può andarsene quando vuole e tu per 6 anni non devi stare a fare proroga.
Io, per es., ne ho fatto uno 5+2
 
Io trovo inconcepibile che i parametri monetari stabiliti in data X non siano soggetti a rivalutazione, del resto sempre prevista nelle due ultime leggi sulle locazioni.
La interpretazione restrittiva è priva di logica: e purtroppo emblematica del nostro modo di ragionare giuridico.
Condivido
 
@basty: purtroppo non mi sembra una interpretazione restrittiva. È quello che c'è scritto nero su bianco.
Resta cmq il fatto che, non essendo stato rinnovato l'accordo dopo il 2017, non c'è l'obbligo della asseverazione.
 
@supermax : certo la mancata previsione dell'adeguamento Istat dei valori estremi delle fasce è una anomalia che fa solo il gioco dei sindacati degli inquilini. Si dovrebbe cominciare a segnalare la cosa a quelli dei proprietari.

Ma hai poi verificato se il Comune vuole l'asseverazione? Ho dato un'occhiata veloce: non ho trovato che la chieda. Ma, appunto, era un'occhiata veloce. Se almeno puoi risparmiare quelli...
 
. È quello che c'è scritto nero su bianco.
Ni: c’è scritto che restano in vigore i parametri stabiliti. Punto.
Ma nulla dice sulla attualizzazione monetaria (Istat): e quando non dice, puoi supporre sia vietata (interpretazione restrittiva) o data per scontata, visto che sia la 392 che la 431 la prevedono di norma per i contratti standard.

Le anomalie sono molte: certi aspetti dovrebbero essere normati all’origine, uguali Su tutto il territorio, non lasciati a discrezione comunale.

Solo le “tariffe” dovrebbero essere oggetto di accordo locale, così come le agevolazioni fiscali adottate dai comuni oltre quelle nazionali.

Ma sarebbe troppo …. Teutonico: a noi piace la fantasia
 

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