Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Buongiorno,
scrivo perchè nell'o.d.g. della prossima assemblea condominiale è stato inserito un punto che così recita: "Locazioni brevi turistiche: incremento delle spese condominiali di pulizia scale, luce scale e ascensore per maggior uso".
Personalmente mi sembra una cosa non proprio "legale", cioè senza solide basi giuridiche, e, comunque, di difficile applicazione.
Le mie perplessità sono le seguenti:
1 - E' possibile deliberare una cosa di questo genere (su cui il Regolamento condominiale nulla dice) a maggioranza? Delibera eventualmente nulla o annullabile?
2 - Ammesso e non concesso che sia possibile, chi e come stabilisce l'entità e la ripartizione dell'eventuale incremento? Allora, secondo questo criterio, anche le famiglie più numerose dovrebbero pagare di più?
3 - Dato che nello stabile ci sono più appartamenti locati a scopo turistico, come si ripartirebbe tra essi l'eventuale maggiore spesa che verrebbe deliberata? In base alle dimensioni dell'appartamento? In base al flusso turistico? E nei "mesi morti" come ci si regola: si fa pagar meno?
4 - Dato che so per certo, infine, che almeno due degli appartamenti "interessati" sono locati come abitazioni ed è il conduttore che, autorizzato dal locatore, li subaffitta a scopo turistico (quindi non direttamente il proprietario), una delibera di incremento delle spese graverebbe sul locatore e, teoricamente (salvo necessità di nuova delibera?), rimarrebbe a suo carico anche se, in futuro, l'appartamento venisse locato a scopo residenziale o non venisse più locato.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà cortesemente sciogliere le mie perplessità, magari anche fornendo qualche riferimento giuridico.
 
4. Se si parla di pulizia scale e consumi elettrici per luce e ascensore, credo che normalmente ricadano sull'inquilino, salvo accordi particolari.
 
Premesso che, come dice @Seth , le spese per le pulizie scale, illuminazione ecc. sono eventualmente da addebitare all'inquilino, non credo che sia una proposta logica, né attuabile legalmente, quella di differenziare la ripartizione delle spese ordinarie comuni tra chi affitta a scopo turistico e chi vi abita.
Ogni appartamento può contenere un numero massimo di persone che vanno avanti e indietro e, che questi siano inquilini, turisti oppure proprietari, sporcano ugualmente le scale e le parti comuni, così come accendono la luce di notte o usano l'ascensore. Anche se a quanto stabilito dall'art. 1123 del codice civile (ripartizione in base ai millesimi) si può derogare "con diversa convenzione", credo che servirebbe l'unanimità per farlo. Oppure che ci fosse un regolamento contrattuale che prevedesse questo.
 
credo che servirebbe l'unanimità per farlo. Oppure che ci fosse un regolamento contrattuale che prevedesse questo.
Sì, questo l'ho letto in diverse parti e, secondo me, il punto all'o.d.g. l'amministratore l'ha inserito solo su "pressione" di un paio di condòmini particolarmente "insistenti" (per non usare un termine volgare) e, quindi, spero che in assemblea non permetta l'approvazione di una delibera del genere.
Nel caso specifico il regolamento (che, peraltro, vieta ambulatori e altre fattispecie, ma non l'attività ricettiva e gli studi professionali) non dice nulla sull'eventuale uso intensivo delle parti comuni da parte di singoli condomini.
 
Beh, non è l'amministratore che "permette" l'approvazione di tale provvedimento. E' l'assemblea che lo approva o lo respinge. Bisogna partecipare e votare contro se non si è d'accordo.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top