Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Non integra reato il comportamento dell’avvocato che butta letteralmente fuori il cliente che si trattiene nel suo studio legale contro la sua volontà: lo studio legale deve essere tutelato come una dimora privata.

Anzi il cliente non gradito rischia una condanna ai sensi dell’art. 614 c.p. (violazione del domicilio).

A dirlo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 3014 depositata il 27 gennaio 2011) con cui gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un avvocato, condannato per violenza privata e lesioni per aver sbattuto una donna fuori dal suo studio, mentre l’accompagnava violentemente alla porta provocandole una contusione.
La sesta sezione penale ha infatti spiegato che “la condotta di chi, trovandosi nell’altrui abitazione, si rifiuta di ottemperare alla volontà espressa dal titolare dello “jus excludendi”, va appezzata come comportamento, suscettibile di valutazione a sensi del capoverso dell’art. 614 cod. pen., e la contestuale reazione dell’avente diritto, ricorrendo le condizioni, ben può essere scriminata ai sensi dell’art. 51 o 52 cod. pen.

Da ciò il naturale corollario che le lesioni, derivate dall’azione posta in essere dal titolare dello “jus prohibendi”, nella affermazione pragmatica del suo diritto contestato, in danno della persona destinataria dell’esercizio concreto del diritto di esclusione, possono essere del pari scriminate, oppure inquadrabili nella residuale previsione dell’art. 55 cod. pen. sotto il profilo dell’eccesso colposo.
Né la circostanza che il luogo tutelato è uno “studio professionale” fa ad esso perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico, e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall’ingresso dei propri locali – o di invitare ad allontanarsene – le persone che egli ritenga non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass. pen. sez. 5879/1997 Rv. 206905 ).
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Se ho capito bene, posso sbattere fuori dai locali condominiali (le aree condominiali sono un luogo privato non liberamente aperto al pubblico) eventuali soggetti che si intrufolano con la scusa di fare promozione/pubblicità...

Bene, bene. Era ora.
 

Antennaria

Membro Attivo
Proprietario Casa
:applauso: davvero interessante questa sentenza.... ovviamente il pensiero mi corre agli scocciatori che suonano i campanelli condominiali a tutte le ore e anche dopo una gentile risposta "no grazie non mi interessa" continuano ad insistere in modo davvero estenuante .... unico dubbio... non sempre poi i giudici assumono linee di decisioni similari.... :-o
quindi a fronte di una norma purtroppo sempre .... interpretabile.... si corre anche il rischio di ... aimè :triste: soccombere...
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Questa sentenza aumenterà l'assunzione dei buttafuori privati, categoria in crisi.
Se cominciamo a cacciar fuori tutti quelli che ci stanno sui...., non finiamo più :sorrisone:
 

Gatta

Membro Attivo
Ho esaminato la sentenza della Suprema Corte.
Le conclusioni sono che:"..... anche uno "studio professionale non fa perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad allontanarsene - le persone che egli ritenga di non ammettere,per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass.pen sez5 879/1997 Tv,206905).
S'impone pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino,per un nuovo giudizio che,nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza,si attenga ai principi di diritto enunciati...valutando se l'autotutela,in concreto realizzata,abbia travalicato limiti imposti in quanto accompagnata da manifestazioni sproporzionate di violenza,non funzionali al mero "allontanamento" del cliente dallo studio del professionista...omissis.....Deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2010 e depositata in cancelleria il 27 gennaio 2011".
Che dire?
Mi sembra corretta,fermo restando che non si possano, nel cacciare il cliente dal proprio studio, adoperare le maniere forti.E su questo si pronuncerà l'altra sezione della Corte,
Gatta
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Giusta osservazione del Gatta ... personalmente non mi è mai capitato di estromettere con le maniere forti un cliente dallo studio. Ad altri colleghi avvocati di Roma è andata peggio ... hanno dovuto chiamare la P.S. perchè minacciati a ... studio.
Comunque la sentenza è da leggere con attenzione per chi esercita la libera professione e non solo ricordandosi però di evitare il "malo modo" di cui si legge nel titolo per non passare al torto.
Avv. Luigi De Valeri
 

aldobasso

Membro Attivo
Ma che ha fatto l'avv.to? l'ha presa a calci nel sedere e le ha fatto sbattere la testa contro lo stipite della porta......? Sicuramente, per arrivare aal C.S.C. :risata: Cmq. importante decisione era ora, di solito danno sempre ragione ai clienti beceri e maleducati. :applauso:
 

masterchief

Nuovo Iscritto
Se ciò può servire ad ... invitare la moglie separata, non assegnataria della casa coniugale, allora è un provvedimento che può tornare utile anche a chi separato vive disagiatamente avendo in essere una proprietà condivisa e ... inutilizzabile.
 

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