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Membro Junior
Ero convinto che un condominio potesse trasformarsi da riscaldamento centralizzato in autonomo
Ero convinto che un singolo condomino potesse staccarsi dal riscaldamento centralizzato (almeno in teoria), poi scartabellando su Internet ho trovato questa leggina:

Risparmio energetico in condominio, basta la maggioranza ridotta - Il Sole 24 ORE

"Il Dpr 59/2009 scoraggia la trasformazione dell'impianto negli edifici residenziali con più di quattro appartamenti (e in quelli più piccoli se la potenza nominale è maggiore o uguale di 100 kW) a meno che sia inevitabile per cause tecniche o di forza maggiore."

Mi potete chiarire? Contraddice le precedenti convinzioni o a cosa si riferisce?
 
Puoi prendere le tue precedenti convinzioni, farne una palla e buttarle nel secchio.

Dal combinato di tre norme (legge 10/91 + Dlgs 311/2006 e DPR 59/2009) ne scaturisce che, in sostanza, dal 2009 è sostanzialmente impossibile passare dal centralizzato all’autonomo.
Talmente forte è l’orientamento che il legislatore vuole dare verso il sistema di contabilizzazione che l’art. 26 c 5 della legge 10/91 stabilisce per il passaggio a tale sistema la sufficienza della maggioranza degli intervenuti in assemblea (per teste).

L'unica possibilità per riuscirci sarebbe:

- l'assemblea all'unanimità vota per rinunciare al servizio di riscaldamento. Fa smontare la caldaia e cede il locale preposto a ospitarla.

- i singoli condomini installano le caldaie autonome essendo venuta a mancare la possibilità di farne uno centralizzato a seguito della cessione dei locali.
 
Talmente forte è l’orientamento che il legislatore vuole dare verso il sistema di contabilizzazione che l’art. 26 c 5 della legge 10/91 stabilisce per il passaggio a tale sistema la sufficienza della maggioranza degli intervenuti in assemblea (per teste).


Cambiando argomento, ma pur sempre attinente, è interessante che anche tu interpreti come me il comma 5 della legge 10/91 sulle innovazioni a proposito della deroga ai vecchi articoli sulla maggioranza:

"Comma 5 Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile."

Anch'io penso che la deroga ai precedenti articoli, significhi maggioranza delle teste.

Però c'è chi la pensa al contrario, nel Forum:
http://www.propit.it/f81/spesa-riscaldamento-20047/index2.html

ed esperti:
Risparmio energetico in condominio, basta la maggioranza ridotta - Il Sole 24 ORE



c'è cmq anche un esperto che la pensa come noi:
La maggioranza di Legge per l'adozione dei sistemi di termoregolazione e di cont



Almeno credo... dopo faticosissima lettura...
 
Anch'io mi sono spesso imbattuto nella questione. Credo che la disputa si origini da una "superficiale" lettura dell'art. 26.
La maggioranza dei millesimi è quella prevista dal comma II per gli interventi volti al risparmi energetico in generale, tipo sostituzione di infissi, solare termico, cappotto, ecc. ecc.
Il comma V, che riguarda esclusivamente gli impianti di riscaldamento centralizzato, prevede invece la maggioranza per teste.

Se poi abbia o meno senso prevedere due maggioranze differenti nello stesso articolo per interventi sostanzialmente simili (almeno nelle finalità) è un altro discorso!:-D
 

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