uva

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nei contratti si scrive che si elegge l'immobile locato come sede di eventuali notifiche: quindi mi chiedo se ciò sia sufficiente per notificare ad un inquilino uccel di bosco.
Me lo sono chiesto anch'io.

La vicenda trattata nell'articolo del Sole riguarda una conduttrice che aveva stipulato un 3 + 2.
Nei contratti concordati si scrive:
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Nell'articolo sta scritto che presso la residenza anagrafica la conduttrice risultava sconosciuta.
Quindi è stata effettuata una seconda notifica ai sensi dell'art. 143 C.p.c. che però è considerata incompatibile con il procedimento per convalida di sfratto. In tale ipotesi il giudice non potrà convalidare. Per cui il giudice deve mutare il rito.

Allora mi domando se non bastava notificare presso l'ufficio di segreteria del Comune dove si trova l'immobile, come scritto nel contratto. E proseguire con l'iter normale (ossia senza mutare il rito) giungendo così alla convalida dello sfratto.
 
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uva

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Ha poi anche reperito la nuova residenza.
E' successo anche a me.
Quando l'ex inquilino cambia casa rimanendo in Italia è abbastanza facile per gli avvocati trovare il nuovo indirizzo di residenza.
Se però, come nel caso di @mandarino , il moroso si trasferisce all'estero penso sia più complicato.
 

uva

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Art. 667 c.p.c.
Secondo me procedendo in base a quell'Art. alla fine della procedura si arriva comunque ad una conclusione: il giudice deciderà se convalidare lo sfratto oppure no.

Per cui consiglio a @mandarino :
a) di trovare l'avvocato che ha iniziato la pratica e sollecitarlo perché continui a seguirla con attenzione;
b) se anche l'avvocato è sparito, non resta che aspettare la fine della nuova procedura, eventualmente cercando di contattare il giudice.
 

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