Io ti dico solo questo,
@enrico7it, poi tu fai come credi.
Il software RLI e il suo gemello web sono uguali per funzioni: quello che fa l’uno, fa l’altro.
RLI web, a differenza del software, ha, però, un feedback immediato perché parte da un contratto già compilato e importa i dati della precedente registrazione.
Ora, se il canone di affitto è soggetto alla variazione ISTAT, in “Annualità successiva” (cod. “1” in Adempimenti successivi) e in “Proroga” (cod. “2” in Adempimenti successivi), tu ti ritrovi nel campo “Durata” il periodo di durata precedente e nel campo “Importo del canone” l’importo del canone dell’anno precedente.
Pertanto, in “Annualità successiva” e in “Proroga” in IRPEF è necessario modificare, con semplicità e determinazione, il campo “Importo del canone”, tenendo conto della variazione dell’indice ISTAT.
Questo campo è perfettamente modificabile con l’applicativo web, anzi, va modificato ogni anno se ogni anno il canone viene aggiornato, salvo applicazione sugli abitativi della cedolare secca: non calcolare la variazione ISTAT concretizzerebbe una base imponibile non congrua ai fini del calcolo dell’imposta di registro.
L’incrocio dei dati della tua dichiarazione (rigo RB1, colonna 6 del mod. “Redditi” con aggiornamento del canone) con quelli dell’applicativo RLI (campo “Importo del canone” senza adeguamento del canone) fa accendere un faro su di te: il rischio è ricevere un avviso di liquidazione per insufficiente versamento dell’imposta di registro dovuta.
Non ti fidare dei grandi esperti del call center dell’Agenzia delle Entrate, spesso innatamente deputati a fare disastri!