liona

Membro Junior
Conduttore
Ciao a tutti! Una persona che ha ricevuto un bene come legato per testamento e succede per rappresentazione ad un erede risponde con il suo patrimonio personale( il legato in questo caso) per i debiti del de decuius?
 
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User_29045

Ospite
FONTE: IL legato in generale

Debiti e pesi: Il legatario non risponde dei debiti ereditari (756) salvo la fattispecie del 668 (comma 1: peso inerente al fondo è l’unica ipotesi di debiti a carico del legatario) che per alcuni ha natura di accollo legale. Il legatario risponde comunque sempre nei limiti del valore della cosa attribuitagli (nella ipotesi di onere o sublegato).
Nella ipotesi di sublegato (ossia di un legato a carico di un altro legatario) il momento nel quale deve essere fatta la comparazione tra il valore della cosa legata e quello del sub-legato o onere è il momento della esecuzione del sublegato o del modus.
Se si tratta di prestazione periodica, il rapporto tra quanto attribuito e la prestazione da compiere potrebbe nel tempo modificarsi potrebbe divenire impossibile, con estinzione dell’obbligo del legatario ex 673 c.c.; perché si abbia estinzione dell’obbligo occorre tuttavia che il valore del legato sia del tutto esaurito.
Quanto ai debiti quindi il testatore può prevedere a carico del legatario l’onere di pagare i debiti ereditari, ma la disposizione ha carattere interno e non può pregiudicare i creditori: i creditori infatti potranno sempre rivolgersi agli eredi, salvo la possibilità per questi ultimi di rivalersi sull’onerato.
Circa la validità dei legati gravanti sulla legittima, bisogna distinguere i legati gravanti sull’intero asse, che saranno riducibili, e i legati gravanti sulla quota dei legittimari, che sono nulli ex 549 c.c. .
 
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User_29045

Ospite
FONTE: Eredità e legato | Studio Notarile Angelo Busani Milano

Eredità e legato
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Secondo il codice civile, chi riceve l'intero patrimonio del defunto o una quota di tale patrimonio (ad esempio: la metà, un quarto, ecc.) si dice successore a titolo universale o erede; chi invece riceve beni determinati si chiama successore a titolo particolare o legatario. Il primo ha ricevuto l'eredità (o una quota di eredità) del de cuius; il secondo ha ricevuto un legato.

La distinzione tra eredità e legato non ha un rilievo solamente teorico, ma ha una grande importanza pratica: e l'aspetto sicuramente più evidente della differenza tra eredità e legato è quello riguardante l'individuazione del soggetto che deve far fronte ai debiti che il defunto avesse contratto e non pagato prima del suo decesso.

Alla morte di una persona, i suoi debiti non vengono certo cancellati per il solo fatto del decesso: qualcuno ne dovrà pur sempre rispondere, altrimenti i suoi creditori ne riceverebbero un ingiustificato danno. E quindi, quando un soggetto decede, non le sole sue attività ma anche tutte le sue passività (e cioè appunto l'intero suo patrimonio) si devolvono ai suoi successori.

Però, come abbiamo visto, mentre il legatario subentra solo in uno o più beni determinati dal testatore, l'erede subentra nell'universalità del patrimonio del de cuius o in una quota di esso: con la conseguenza che il legatario non è tenuto a far fronte ai debiti ereditari, mentre l'erede è obbligato a pagarli (nello loro totalità o in una quota proporzionale alla quota di eredità che gli è stata attribuita: ad esempio, se ci sono tre eredi cui l'eredità spetta in ragione di un terzo ciascuno, ai debiti ognuno di essi dovrà far fronte per un terzo): infatti il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano un tutt'uno e quindi il creditore del defunto può ottenere soddisfazione delle sue ragioni sia mediante i beni già appartenuti al de cuius sia mediante quelli di proprietà dell'erede e che non siano di provenienza ereditaria.

Occorre precisare, peraltro, che il testatore ben può disporre che anche il legatario debba pagare in tutto o in parte i debiti ereditari: ma anche qui la qualità di legatario è assai rilevante, in quanto chi riceva un legato e sia incaricato dal defunto di pagare i suoi debiti, risponde di questi debiti al massimo per un valore pari a quello del legato ricevuto.

L'erede invece (a meno che non abbia accettato con il beneficio d'inventario) risponde dei debiti anche se il loro valore è superiore al valore delle attività che compongono il patrimonio ereditario.

Per evitare di rispondere illimitatamente (e quindi anche con il proprio patrimonio) dei debiti ereditari, pur senza voler rinunciare alla qualità di erede, l'unica strada rimane dunque quella di accettare l'eredità con il beneficio d'inventario: il beneficio d'inventario serve a circoscrivere la responsabilità dell'erede nei confronti dei debitori del de cuius nei limiti delle attività ereditate, in modo che, insomma, non venga intaccato dei debitori del de cuius il patrimonio personale dell'erede stesso.
 
U

User_29045

Ospite
Ciao a tutti! Una persona che ha ricevuto un bene come legato per testamento e succede per rappresentazione ad un erede risponde con il suo patrimonio personale( il legato in questo caso) per i debiti del de decuius?

Se riceve SOLAMENTE UN BENE COME LEGATO TESTAMENTARIO, tale persona risponde solo fino al valore massimo del LEGATO RICEVUTO, a condizione che il de cuius abbia stabilito per iscritto a livello testamentario che tale persona riceva anche l'incarico di pagare i suoi debiti.

Se, COME AFFERMI, congiuntamente (hai scritto "E SUCCEDE" presumendo che uno prima riceve un legato testamentario senza precisare se ha ricevuto l'incarico di pagare debiti o meno) questa persona succede per rappresentazione a un erede, risponde non solo col valore dei beni ricevuti, ma anche con il suo patrimonio, in virtù di rappresentazione dell'erede (che avrebbe risposto col suo patrimonio oltre che con quello del de cuius).
 
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User_29045

Ospite
fonte: La Rappresentazione

Il discendente che succede per rappresentazione ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 740, di conferire a titolo di collazione ciò che è stato donato al suo ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questi. La disposizione si spiega nel senso che, venendosi a trovare il rappresentante nella stessa posizione del rappresentato, non pare giustificabile che egli riceva in concreto più di quanto avrebbe ricevuto il suo ascendente in concorso con le medesime persone; così anche il figlio del de cuius che venga a concorrere con i figli del fratello succedutigli per rappresentazione sarà tenuto alla collazione nei confronti dei propri nipoti, per evitare che si avvantaggi del fatto di concorrere con essi anziché con il proprio fratello.
 

liona

Membro Junior
Conduttore
grazie ma non ho capito....muore il nonno ed ha come eredi due figli, a e b, lascia per testamento casa al nipote C (non ha ricevuto nessun incarico di pagare i debiti)
A il padre di C rinuncia e C gli succede per rappresentazione. I creditori del nonno possono aggredire il legato-casa fatto al nipote C??
 
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User_29045

Ospite
grazie ma non ho capito....muore il nonno ed ha come eredi due figli, a e b, lascia per testamento casa al nipote C (non ha ricevuto nessun incarico di pagare i debiti)
A il padre di C rinuncia e C gli succede per rappresentazione. I creditori del nonno possono aggredire il legato-casa fatto al nipote C??

Secondo me la risposta è SI', perché A ha rinunciato all'eredità, C gli succede per rappresentazione e accetta l'eredità totale, rispondendone anche col suo (di C) patrimonio.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
I creditori del nonno possono aggredire il legato-casa fatto al nipote C??

Ovvio che si... ma servirebbero numerose altre informazioni e valutare il succedersi di determinate condizioni.

In linea generale il nipote che risulta sia legatario (per testamento) che erede (per rappresentazione a seguito rinuncia del padre) potrà essere chiamato a sostenere quota dei debiti del defunto con tutto il proprio capitale...quindi anche quanto ricevuto a titolo particolare (legato).

Come premesso servirebbe conoscere :
- la situazione "contabile" ...asse ereditario attivo/debiti del de cujus
- valore in quota del legato rispetto al patrimonio del de cujus
- rispetto delle quote di "legittima"
e vaie altre.
 

liona

Membro Junior
Conduttore
l'asse ereditario è più in attivo rispetto ai debiti. quindi potrebbero aggredire prima gli altri beni dell'eredità piuttosto che quello personale. il valore del legato è un terzo preciso di tutta l eredità (quota disponibile)
 
U

User_29045

Ospite
Credo che sia discrezione dei creditori decidere quale bene aggredire per primo.

Non c'è una priorità da seguire a norma di legge.

Nel momento in cui C ha un legato testamentario senza obbligo di pagare debiti, ma sopraggiunge anche un'accettazione d'eredità per rappresentazione, egli è responsabile col tutto suo patrimonio, col complesso dei suoi immobili divenuti tutti suoi, quindi i creditori sceglieranno indifferentemente, ovviamente aggrediranno l'immobile più interessante e non un rettangolo di terra sperduto nel cuore degli Appennini.

IMHO, ovviamente.
 

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