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Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2005, n. 271

Il Ministro delle Comunicazioni
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera h), l’art. 11, l’art. 74 e l’art. 209, comma 4;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, “Norme sulla sicurezza degli impianti”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed in particolare l’art. 3, comma 13;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 10;
Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante “Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi”;
Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 “Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità”;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE, in materia di compatibilità elettromagnetica;
Viste le norme CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in particolare le norme della serie EN 50083;
Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6, 100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83;
Viste le raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-4;
Considerata la necessità di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima libertà di scelta da parte dell’utenza e l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti;
Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nella 190ª Adunanza generale del 21 giugno 2005;
Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione europea, n. 2005/03/0313/1 - VOOT, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive 98/34 CE e 98/48 CE;
Decreta:

Art. 1 Scopo

Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s’intende per:

- impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;

- segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;

- segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R.;

- segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);

- segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;

- altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti.

Art. 3 Caratteristiche generali

Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne individuali.
A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 4 Divieti di discriminazione

Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.
L’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
Art. 5 Qualità di ricezione

La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.
Art. 6 Criteri realizzativi

L’impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.
Art. 7 Individuazione dei segnali

L’installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.
Art. 8 Distribuzione dei segnali

L’impianto centralizzato permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.
L’impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:
segnali terrestri secondari; altri segnali.

Art. 9 Documentazione tecnica

L’impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.
Art. 10 Efficacia

Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.
Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.
Roma, 11 novembre 2005
Il Ministro: Landolfi
 

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