M_Prince

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Buonasera,
sono residente in provincia di Foggia, mio figlio è iscritto all'università di Ferrara mentre la casa in affitto di trova a Bologna. Posso portare in detrazione le spese di affitto?
Grazie
 
mio figlio è iscritto all'università di Ferrara mentre la casa in affitto di trova a Bologna. Posso portare in detrazione le spese di affitto?
Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
 
Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Ma esiste una definizione legale di “comune limitrofo”?

Legge improvvida: poi ci si lamenta del caro affitti, ecc.

E probabile che ci siano mezzi pubblici che collegano Ferrara al capoluogo regionale e non c’è ne siano verso comuni “confinanti”
 
Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Grazie,
solo una considerazione per il fisco, se io trovo, come nel mio caso, un appartamento economicamente più conveniente, perché non posso detrarre le spese solo perché non è nello stesso comune? Assurdo 😒
Buona giornata.
 
Non mi sembra che Bologna e Ferrara siano comuni limitrofi. Purtroppo il fisco non ragiona con la logica, ma con le disposizioni di legge. Limitrofo significa confinante, finitimo, riferito a paese o terreno che è ai confini d'un altro.
 
Intanto bisognerebbe avere una definizione giuridica del termine limitrofo.

Ho trovato una curiosa/ interessante disanima dei vari termini in uso fatta dalla Accademia della Cruscz. Riporto una citazione pertinente

Di conseguenza, si sono rese necessarie, anche recentemente, diverse pronunce degli organi superiori (Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio di Stato, TAR). Riporto per intero l’avviso di un chiarimento fornito dal CSM nel 2019, esemplare per chiarezza e consapevolezza del problema, presente sul sito istituzionale dell’organo:



Nella risposta a quesito del 10 ottobre 2019, si chiarisce l’effettiva portata del concetto di “comune limitrofo”, rilevante, ai sensi dell’art. 31 della circolare 13378 del 2014 sui trasferimenti ordinari, ai fini del riconoscimento dei punteggi aggiuntivi per la salvaguardia del nucleo familiare. In proposito, la delibera, richiamando un precedente del 4 aprile 2019, afferma che per “comune limitrofo” deve intendersi esclusivamente un comune “confinante”, escludendo quindi nozioni più ampie come comune nelle immediate vicinanze, al fine di conferire alla nozione connotati di oggettività e uniformità.

Ed ecco il link completo:

 

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