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Buonasera,
in fase di compilazione del modello 730/2025 sono l’unico contribuente, poiché mia moglie e le mie due figlie risultano a mio carico. Devo dichiarare i contratti di locazione relativi alle mie due figlie, entrambe universitarie fuori sede in due città diverse.
Vorrei sapere se devo indicare un importo massimo complessivo di € 2.633,00 per entrambe le figlie oppure se posso dichiarare € 2.633,00 per ciascuna di loro.
A titolo di riferimento, ho trovato la Circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E (punto 8.2), che sembrerebbe supportare la prima ipotesi. Tuttavia, consultando varie fonti online (patronati, sindacati, forum, ecc.) sembra prevalere l’interpretazione opposta, ossia la possibilità di indicare € 2.633,00 per ciascun figlio.
Non riesco però a trovare alcun riscontro ufficiale recente su questo punto. Qualcuno potrebbe fornirmi maggiori dettagli o indicazioni precise?
Grazie
 
se ti può interessare ho trovato questo:
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Figli studenti fuori sede? La detrazione vale per ogni affitto

Lo sconto fiscale può essere applicato su un limite massimo di spesa di 2.633 euro, riferito a ciascun contribuente: anche se ci sono più contratti di locazione, intestati a più di un figlio

di Giuseppe Merlino

14 ottobre 2019



2' di lettura

Il quesito. Le mie due figlie, a mio carico, frequentano l’università e hanno preso, insieme ad altre due ragazze, un appartamento in affitto. Nel contratto stipulato viene indicata il nome di ciascuna ragazza, specificando l’importo mensile che ognuna deve pagare per l’affitto. La mia prima figlia paga 2.400 euro all’anno, mentre la seconda 2.160 euro. La detrazione del 19% spetta per entrambi gli importi?
S.S. - Trapani

La risposta. La risposta è affermativa, ma ci sono alcuni limiti. In merito alla detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i–sexies e lettera i–sexies.01, del Tuir, Dpr 917/1986), l’agenzia delle Entrate (circolare 13/E/2019) ha infatti fornito una serie di chiarimenti.




Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 euro Tra gli schemi contrattuali previsti ai fini dell’agevolazione ci sono i contratti di locazione stipulati o rinnovati in base alla legge 431/1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge, senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti.



Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico (ex articolo 12, comma 2, del Tuir), la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti. Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro (circolare 20/E/2011, risposta n. 5.10).

Ciò premesso, dunque, i genitori possono imputarsi le spese per oneri detraibili intestati ai figli, in ragione dell’effettività della spesa sostenuta (ad esempio il 100% della spesa a un solo genitore, entro i limiti citati), così come confermato anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (pag. 43 per il modello 730/2019 e pagina 54 per il modello Redditi Pf 2019)."
 

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