Buongiorno, avrei una domanda: io e mio fratello e mia madre defunta, abbiamo sottoscritto una mediazione obbligatoria, nel 2015, in cui io ho dato un diritto di passaggio a mio fratello,, diritto trascritto. Vorrei capire se solo lui, o ad esempio anche la moglie, può utilizzare il diritto?
Eccolo: “ Caterina (io) anche per i propri eredi ed aventi causa, riconosce a E. e agli eredi ed aventi causa dello stesso, di continuare ad utilizzare l’area di cui al mappale…. per esercitarvi il passaggio, anche con veicoli e come spazio di manovra”. L’ordinanza Cassazione 13210 del 19maggio2025 dice:” mentre si versa nell’ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo”; anche Altalex in una analisi scrive: “Nulla toglie, nondimeno, che un proprietario possa obbligarsi a consentire ad un’altra persona di svolgere una certa attività sul proprio fondo; ma in tal caso, il negozio darà luogo ad una obbligazione con effetti relativi - ossia limitati al concedente e ai suoi aventi causa -, e non a un diritto reale che, come tale, potrebbe essere fatto valere nei confronti della generalità dei consociati (c.d. efficacia erga omnes).” Grazie!
Eccolo: “ Caterina (io) anche per i propri eredi ed aventi causa, riconosce a E. e agli eredi ed aventi causa dello stesso, di continuare ad utilizzare l’area di cui al mappale…. per esercitarvi il passaggio, anche con veicoli e come spazio di manovra”. L’ordinanza Cassazione 13210 del 19maggio2025 dice:” mentre si versa nell’ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo”; anche Altalex in una analisi scrive: “Nulla toglie, nondimeno, che un proprietario possa obbligarsi a consentire ad un’altra persona di svolgere una certa attività sul proprio fondo; ma in tal caso, il negozio darà luogo ad una obbligazione con effetti relativi - ossia limitati al concedente e ai suoi aventi causa -, e non a un diritto reale che, come tale, potrebbe essere fatto valere nei confronti della generalità dei consociati (c.d. efficacia erga omnes).” Grazie!