In caso di comodato d'uso gratuito di terreno agricolo?
Non obbligatoria la registrazione dei contratti verbali di comodato (ma opportuna) .
Obbligatoria la registrazione di contratti scritti (€ 168).
La risposta al quesito del nostro lettore impone un’analisi dell’istituto del comodato, contratto regolato dagli articoli 1803 – 1812 del codice civile.
Tale tipo di contratto (articolo 1803 c.c.), essenzialmente gratuito, permette ad una parte (comodante) di consegnare ad un’altra parte (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché questa se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta in comodato.
Il comodatario sarà obbligato alla restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando il comodatario se ne sarà servito in conformità del contratto (art. 1809 c.c.).
Più precisamente il comodatario sarà tenuto alla restituzione del bene non appena il comodante ne faccia semplice richiesta.
Pertanto a fronte della normativa sopra esaminata e della mancata apposizione di un termine al contratto di comodato sembrerebbe che il comodante possa legittimamente richiedere la restituzione del fondo concesso in comodato avanzando una semplice richiesta e che il comodatario sia tenuto a restituire il fondo stesso immediatamente.
Tuttavia la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere arbitrariamente la restituzione del bene oggetto del comodato.
Il codice civile precisa, infatti, che qualora al contratto di comodato non sia stato apposto un termine finale di durata, lo stesso può desumersi dall’uso cui la cosa doveva essere destinata (art.1810, cd comodato precario).
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione – sent. N. 704/2006 – statuendo che la determinazione della durata del contratto di comodato, necessaria per impedire che il comodatario sia tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda, può essere non solo pattuita espressamente, ma può desumersi anche indirettamente, con riferimento ad elementi oggettivi correlati all’uso al quale il bene stesso è destinato.
Come già detto infatti lo stesso articolo 1810 del codice civile a stabilire che la durata del comodato può risultare dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, ove il termine non sia stato convenuto tra le parti.
Pertanto, afferma la Corte di Cassazione, una precisa e accurata delimitazione dell’uso consentito della cosa, desumibile innanzitutto dalla sua natura, nonché dall’attività del comodatario e comunque dall’esame complessivo degli interessi e delle utilità perseguite in concreto dai singoli contraenti, vale certamente ad escludere che, in difetto di un termine di durata stabilito dalle parti, il comodante possa richiedere autonomamente la restituzione del bene.
In conclusione, dunque, analizzando l’uso e la natura del bene ceduto in comodato nonché l’attività, gli interessi e le utilità perseguite dal comodatario, il nostro lettore dovrà senza dubbio ottemperare alla richiesta di restituzione del fondo coltivato ma solo dopo aver provveduto alla raccolta dei frutti provenienti dal fondo agricolo oggetto del comodato ovvero al termine del ciclo di coltura già in corso.
Riferimenti Normativi:
- Codice Civile, artt. 1803-1812
- Sentenza Corte di Cassazione n. 704 del 2006
Terreni agricoli e comodato d'uso - Servizi - Agricoltura24
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Il contratto di Comodato
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Associazione Nazionale Coltivatori a Contratto Nazionale
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