elai

Nuovo Iscritto
salve a tutti, la questione è la seguente:
il bene in oggetto è una civile abitazione, che si vuole dare in comodato d'uso gratuito ad una terza persona: chi, secondo voi, tra nudo proprietario e usufruttuario del bene deve o può essere il "comodante" per la stipula di un contratto di comodato d'uso?
qualora il comodante fosse colui che detiene l'usufrutto del bene (come sono propensa a pensare), che succede alla sua morte?
e se l'usufruttuario fosse dichiarato incapace di intendere e volere?
spero riusciate a risolvere i miei dubbi
grazie
 

Jrogin

Fondatore
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Professionista
Per adesso ti rispondo alla prima domanda. L'usufruttuario è il comodante (nel tuo caso).
Per il resto aspettiamo pareri più autorevoli.
 
A

AlbertoF

Ospite
Anche io confermo che è l'usufruttuario perchè è quello che ha la facoltà di godimento del bene
mentre il nudo proprietario ha solo la facoltà di "disporre" del bene .(cioè vendere,ma con l'usufrutto)
Alberto
 

ralf

Nuovo Iscritto
Ciao Elai ed anche agli altri amici utenti che hanno già risposto a questo interessante quesito,tra l'altro mi viene da fare già una domanda ulteriore:D. Perchè il quesito dice: chi ha il diritto/dovere? Non capisco come possa esserci un dovere da parte dell'usufruttuario, il quale dalle prime risposte pare sia l'unico che può firmare il comodato,se lo ritiene, e quindi diventare comodante. Riguardo il secondo punto della domanda, morte del comodante, cosa succede? Se invece di un comodato l'usufruttuario avesse firmato un contratto di locazione, questo rimarrebbe valido sino alla naturale scadenza, per analogia il contratto di comodato rimane valido sino alla scadenza,sempre in termini generali,senza entrare in casi particolari. Riguardo la possibilità che l'usufruttuario sia incapace di intendere o volere, un tutore farà valere i diritti e l'interesse dell'usufruttuario stesso. Se intendi invece che l'usufruttuario ha firmato il comodato in un momento in cui già non era nel pieno delle sue capacità, il tutore chiederà al giudice di verificare la validità del comodato, sempre nell'interesse dell'usufruttuario. Non sono però un legale pertanto pareri più qualificati dei mie sono benvenuti ed auspicabili perchè l'argomento non è raro a trovarsi.
 

elai

Nuovo Iscritto
ciao ralf, intanto grazie per il tuo contributo...non avevo mai partecipato ad un forum prima, ma lo scopro uno strumento davvero forte!!!in poche ore già tanti interventi!
per quanto riguarda la questione diritto/dovere: mi rendo conto della poca chiarezza, ma intendevo solo capire chi tra i due soggetti (usufruttuario e nudo proprietario) a parità di intendimenti (cioè entrambi sarebbero disposti a concedere il comodato) può (più che "deve") stipulare un tale contratto. Mi sembra di aver capito che, in ogni caso, è facoltà dell'usufruttuario farlo e non del nudo proprietario.
grazie ancora e buona giornata a tutti
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il mio parere.
D. Tra nudo proprietario e usufruttuario chi può essere il "comodante" per la stipula di un contratto di comodato ?
R. L’usufruttuario può essere il comodante solo se il contratto sarà senza determinazione di durata ex art. 1810; diversamente necessita l’autorizzazione anche del Nudo proprietario

D. Qualora il comodante -usufruttuario morisse , che succederebbe ?
Basterà che l’ex Nudo Proprietario (divenuto pieno propeitario) chieda l’immediata restituzione della casa ex art. 1810- se invece muore prima il comodatario gli eredi non hanno alcun diritto di subentrare nel contratto ( ex art. 1811)

D. Se l'usufruttuario fosse dichiarato incapace di intendere e volere?
R. Occorrerà che il Tutore chieda l’ autorizzazione al tribunale che difficilmente concederà l’autorizzazione al comodato non ravvisando alcun beneficio per il soggetto debole; potrebbe invece autorizzare l’affitto ad un terzo da parte dell’usufruttuario-incapace previo l’autorizzazione del Nudo Proprietario



PARTE PRIMA COMODATO
Il comodato è un prestito, senza scadenza e a titolo gratuito, che prevede, però, che la casa sia lasciata libera quando il proprietario ne ha bisogno sulla base di una semplice richiesta. Questo nella sostanza è il comodato, un tipo di contratto regolamentato dal Codice Civile (articoli da 1803 a 1812 CC) Questo contratto deve assumere la forma scritta . Prevede precisi diritti e doveri per tutti i soggetti coinvolti.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Se il proprietario dell’immobile lo autorizza, il comodatario ha anche la possibilità di affittare l’appartamento e incassare il relativo canone. Per poterlo fare, però, il contratto di locazione va registrato e quindi nell’atto va indicato chi è il titolare dell’immobile.

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PARTE SEC0NDA
USUFRUTT0, LIMITI /LOCAZIONE A TERZI
L'usufruttuario (A) può vendere il suo diritto ad un terzo rendendolo edotto dei limiti ( la durata dell ‘usufrutto non può eccedere la durata della vita dell’usufruttuario, “A” ex art. 979 CC) .
Invece, l'usufruttuario (A) senza il consenso del Nudo Proprietario -pena il risarcimento del danno- non può locare il bene in quanto l'art.1571 può avere ad oggetto UNA COSA mobile od immobile (Cassazione civile sez. III 27 otto.92 n.11687)
A supporto del fatto che il NudoProp. debba autorizzare la locazione , l'art.981 stabilisce che l'Usufruttuario deve rispettare la DESTINAZIONE economica, destinazione che verrebbe snaturata se il conduttore in forza di un contratto di locazione potesse permanere nella casa post-mortem dell'usufruttuario medesimo.
Tanto è che p.es. il NP dovrebbe autorizzare anche l’ ipoteca sulla casa, l' allargamento o altre modifche
 

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