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Corte di cassazione civile
sentenza 3525/09 del 13/02/2009

Fideiussione a garanzia di una locazione - morosita' del conduttore tale da legittimare la domanda di risoluzione da parte del conduttore - permanenza dell'obbligazione del fideiussore - condizioni - fattispecie
Sentenza n. 3525 del 13 febbraio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vttoria, Relatore P. D'Amico)
Premessa
L’art. 1936 c.c. disciplina il contratto di fideiussione, definendo fideiussore colui il quale, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
Assumendo tale garanzia carattere accessorio, essa non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose.
L’obbligo di garanzia può trovare il suo fondamento o in un contratto a favore di terzo (stipulato tra fideiussore e debitore in favore del creditore), ovvero in un negozio unilaterale del fideiussore, che il creditore può rifiutare ex art. 1333 c.c.
Per quanto concerne l’oggetto della fideiussione, va detto che con essa può anche garantirsi un debito condizionale o futuro, purché in questo secondo caso risulti espressamente indicato l’importo massimo garantito (così art. 1938 c.c., come modificato dalla Legge 154/1992).
A tutela del fideiussore di una obbligazione futura dispone poi l’art. 1956 c.c. che questi è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore stesso, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del terzo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento de credito.
Aggiunge il secondo comma dello stesso art. 1956 che non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
La decisione
Nella sentenza in esame la S.C. affronta il caso di una fideiussione prestata a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione.
In particolare il terzo fideiussore lamenta l’applicabilità nei suoi confronti della norma di cui all’art. 1956 c.c., per avere il creditore-locatore omesso di procedere contro il debitore-conduttore resosi inadempiente all’obbligo di pagare i canoni, così facendo maturare nei confronti del fideiussore importi che il debitore-conduttore non sarebbe stato in grado di pagare anche per il peggioramento delle sue condizioni economiche.
Secondo la S.C. è in effetti applicabile in tale ipotesi la norma di cui all’art. 1956 c.c.
Infatti, poiché l’obbligazione di pagamento del canone di locazione matura dopo la conclusione del contratto, mentre la fideiussione prestata a garanzia di tale obbligazione matura con cadenza mensile, una vola che si determina la morosità e considerato che alla morosità il locatore può legittimamente reagire chiedendo la risoluzione del contratto, è senza dubbio giustificata l’applicazione dell’art. 1956 c.c.
Proprio in ottemperanza a tale norma il creditore-locatore ha per tale ipotesi l’obbligo di riferire al garante della morosità del conduttore, così da farsi autorizzare ad attendere il pagamento e sostanzialmente a fare credito al conduttore con la garanzia del fideiussore; in caso di rifiuto da parte del fideiussore si dovrà agire per la risoluzione ed il rilascio, così limitando l’esposizione dello stesso fideiussore sino al momento in cui il locatore non riesce ad affittare ad altri.
Altro tema affrontato dalla sentenza in esame è quello della esistenza o meno di limiti soggettivi alla applicabilità della norma di cui all’art. 1938 c.c., come modificata dall’art. 10 della Legge 154/1992 (in particolare ci si chiede se tale norma sia applicabile soltanto ai soggetti di cui all’art. 1 della suddetta legge, ossia gli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito o finanziamento).
Secondo la S.C. sia il tenore letterale dell’art. 1938 c.c. sia considerazioni di carattere sistematico, sia la sua stessa ratio, non consentono di ritenere fondate delle limitazioni di carattere soggettivo.
Infatti, al chiaro dato testuale, che non lascia spazio alla configurazione di limiti soggettivi, si affiancano anche considerazioni di carattere sistematico, ossia la circostanza che l’art. 161 del Dlgs. N. 385/1993 ha abrogato la Legge 154/1992 (compreso l’art. 1, contenente le limitazioni di carattere soggettivo), ma ha fatto salvo l’art. 10, che modifica appunto l’art. 1938 c.c.
Ma anche la ratio della norma conferma l’interpretazione proposta, se si tiene conto che l’indicazione di un importo massimo garantito mira a tutelare il fideiussore a prescindere dalle qualità del soggetto in favore del quale la fideiussione stessa venga prestata.
Si precisa infine che una fideiussione prestata a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione deve ritenersi lecita, non ponendosi in contrasto con la disciplina dettata dallo stesso art. 1938 c.c. in quanto verrebbe ad essere prestata per un importo di cui non è indicato il massimo garantito.
In tal senso si argomenta dalla considerazione che all’interno della lex contractus sussistono una serie di indici certi e non opinabili mediante i quali è possibile precisare esattamente la prestazione dedotta in obbligazione; così, nell’oggetto della fideiussione omnibus sono presenti indici di determinabilità dell’impegno assunto dal fideiussore attraverso il riferimento al contenuto del contratto principale.
Per mezzo di tali indici il terzo promittente, allorché si impegna nei confronti del creditore, può rendersi conto dell’importo complessivo dell’esposizione debitoria.
Nel caso di specie non si avrebbe violazione dell’art. 1938 c.c. poiché i canoni del contratto di locazione erano predeterminati e l’oggetto del contratto di garanzia era di conseguenza determinabile per relationem con riferimento al negozio principale.
Da : Fideiussione a garanzia di una locazione - Corte di cassazione civile - sentenza n. 3525/09 del 13/02/2009
 

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