Non è così.
Le spese ordinarie, cioè quelle che vengono approvate periodicamente, e che sono destinate alla gestione del bene comune si prescrivono in cinque anni. Le spese straordinarie, cioè quelle occasionali come per esempio quelle derivanti da lavori di ristrutturazione si prescrivono in dieci anni.
Il termine decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
Ciò premesso, l'art. 1129, comma 9 c.c. recita:
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
E in tutto questo tempo non hai mai ricevuto gli avvisi di convocazione e partecipato alle assemblee?